Società Nazionale di Salvamento, dal 1871... per la sicurezza della vita sul mare
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Statuto 1999

STATUTO

Modificato e approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 16 Maggio 1999

TITOLO PRIMO

Natura dell’Associazione e modalità del rapporto associativo

Art. 1

Denominazione e attività sociale

La Società Ligure di Salvamento, fondata nel 1871 e già ridenominata Società Nazionale di Salvamento ed eretta in Ente Morale con R.D. 19 aprile 1876, mantiene la sua anzianità, la sua personalità giuridica e conserva la sua natura ed i suoi scopi.

La Società ha natura di Associazione senza scopo di lucro secondo il disposto del D.Lgs. 460/97 ed assume la qualifica di O.N.L.U.S. e di O.N.V. in base alla normativa vigente e mantiene la propria sede sociale in Genova – Via Luccoli 24/4.

L’azione e le iniziative della Società si estendono a tutto il territorio italiano nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio o attività sportive nautiche.

Il Regolamento, redatto a parte, stabilisce l’organizzazione operativa, centrale e territoriale; le condizioni di permanenza nel servizio degli associati; i mezzi, le dotazioni e le procedure; il coordinamento con le strutture pubbliche e private preposte a determinati settori ed, in genere, tutto quanto riguarda gli spetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge, il presente Statuto, le richieste dell’Autorità e dei soggetti abbisognevoli dei servizi della Società Nazionale di Salvamento (O.N.L.U.S.)

Art. 2

Scopi e finalità

I fini e gli scopi dell’Associazione sono quelli sottoindicati:

1) organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto mare, sui laghi, sui corsi d’acqua e nelle piscine;

2) cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie indigenti della classe marinara ed affini;

3) cooperare all’estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi d’acqua;

4) prevenire ed impedire le asfissie per sommersione;

5) divulgare, comunque, la arti e le industrie marinare e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;

6) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso l’esercizio di attività sportive;

7) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;

8) conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio;

9) sensibilizzare i giovani sull’importanza sociale degli scopi e delle finalità dell’Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell’insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;

10) indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;

11) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;

12) svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell’ambiente marino e delle acque interne.

Art. 3

Natura dell’attività

L’Associazione promuove e svolge attività di volontariato comprese quelle di cui alla L. 11/08/91 n. 266, alla quale integralmente si richiama e conforma in ogni sua previsione.

L’attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione della Società Nazionale di Salvamento di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Pertanto l’attività del volontario non può, né potrà essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Società Nazionale di Salvamento.

Art. 4

Risorse economiche

L’Associazione trae le sue risorse economiche ed i suoi mezzi finanziari per il funzionamento, lo svolgimento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali da:

a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) introiti derivanti da convenzioni;

g) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) iniziative di beneficenza.

Art. 5

Operazioni sociali

Per conseguire le finalità statutarie, l’Associazione può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali. In ogni caso l’Associazione osserverà il divieto di:

– distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale;

– cedere beni, prestare servizi od altre utilità che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri Associati.

Qualsiasi utile eventualmente derivante dall’attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.

In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Organo competente, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra Associazione avente fini di pubblica utilità, scelta da Autorità competente nel settore della Protezione Civile.

L’Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private, che perseguano analoghi fini istituzionali e agiscano in settori legati all’ambiente operativo della Società Nazionale di Salvamento (O.N.L.U.S.).

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

Possono essere ammessi a far parte Società Nazionale di Salvamento le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– essere cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa nel territorio italiano;

– aver mantenuto buona condotta morale e civile;

E’ incompatibile con la qualità di associato l’appartenenza ad altra Associazione avente gli stessi scopi della Società Nazionale di Salvamento, ad esclusione della Guardia Costiera Ausiliaria.

La qualità di associato si perde:

– per mancato versamento della quota sociale (morosità);

– per indegnità, qualora l’associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera fatti lesivi dell’immagine dell’Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle disposizioni delle Statuto ed ai fini sociali.

L’espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con efficacia immediata.

Contro tale delibera l’associato espulso può appellarsi all’Assemblea.

Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

La riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio, su delibera del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’espulsione.

Art. 7

Contributi associativi

Ciascun associato verserà, all’atto dell’iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo nazionale. Parte delle quote sociali, versate dagli associati alle Sezioni di appartenenza e nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo nazionale, sarà versata dalle Sezioni alla Sede Centrale. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8

Struttura dell’Associazione

La Società Nazionale di Salvamento opera attraverso gli organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio nazionale.

L’attività si svolge attraverso le Sezioni Territoriali, che potranno costituirsi su richiesta di almeno 20 associati e la cui circoscrizione territoriale sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ciascuna Sezione opererà nel rispetto delle norme del presente Statuto in base alle direttive emanate dalla Sede Centrale, cui dovrà attenersi con riferimento ad ogni aspetto della vita sociale.

Ciascuna Sezione è dotata di Organi sociali, così come previsto dagli artt. 27 e seguenti di questo Statuto.

Tutte le Sezioni opereranno autonomamente dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto del comma 1 del presente articolo, e potranno collegarsi a Sezioni già esistenti con riferimento all’organizzazione amministrativo-contabile.

TITOLO SECONDO

Organi sociali

Art. 9

Organi centrali

Sono organi sociali centrali:

a) le Assemblee nazionali (ordinarie e straordinarie);

b) il Consiglio Direttivo nazionale;

c) il Presidente nazionale;

d) il Vicepresidente nazionale;

e) l’Ispettore Generale delle Sezioni;

f) il Direttore Generale Sanitario;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; esse hanno durata quadriennale. Ciascun componente è rieleggibile.

Art. 10

Le Assemblee nazionali

Le Assemblee nazionali possono essere ordinarie e straordinarie.

Partecipano alle Assemblee Ordinari e Straordinarie, con diritto di voto:

– il Presidente in carica;

– il Vicepresidente in carica;

– i membri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale in carica;

– i delegati delle Sezioni.

I membri di nomina del Consiglio Direttivo partecipano alle Assemblee con voto consultivo.

Eventuali deleghe debbono avvenire in forma scritta, a favore di associati in regola con le quote sociali. Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.

L’Assemblea ordinaria elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate:

– Presidente;

– Vice Presidente;

– membri del Consiglio Direttivo;

– membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non si potrà addivenire ad una votazione successiva finché non si sia fatto lo spoglio della precedente e la conseguente proclamazione del risultato.

Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il primo quadrimestre di ogni anno; ove non sia possibile osservare tale termine l’Assemblea si terrà entro il primo semestre.

Le Assemblee straordinarie sono convocate, durante l’anno, dal Presidente, ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente. Esse sono legalmente convocate mediante avviso pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta, sulla Gazzetta Ufficiale della provincia con l’indicazione dell’Ordine del Giorno e mediante avviso spedito raccomandato entro lo stesso termine a tutte le Sezioni regolarmente costituite.

La validità della Assemblee Ordinarie e Straordinarie e la rispettiva capacità deliberante è fissata con riferimento all’art. 21 del Codice Civile.

Art. 11

Compiti delle Assemblee

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio preventivo per l’anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito all’Ordine del Giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione urgente ed innovativa all’Ordine del Giorno, compreso l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di undici membri di cui nove di elezione:

– il Presidente nazionale;

– il Vicepresidente nazionale;

– sette Consiglieri nazionali;

nonché di due membri di nomina:

– l’Ispettore Generale delle Sezioni;

– il Direttore Generale Sanitario.

Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i Direttori di zona, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Consiglieri aggregati (membri di nomina).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte all’anno, e straordinariamente quando il Presidente lo creda conveniente, oppure quando non meno di cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata per iscritto al Presidente.

L’avviso di convocazione, debitamente firmato dal Presidente, sarà trasmesso al domicilio dei Consiglieri sette giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

In casi d’urgenza il Presidente potrà abbreviare il termine, purché i Consiglieri ricevano in tempo utile l’avviso.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’Ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio ha facoltà di decidere e di deliberare anche sopra argomenti non posti all’ordine del giorno, quando ne risulti evidente l’urgenza, e ne sia fatto esplicita richiesta dal Presidente o da almeno due Consiglieri, esclusi, tuttavia, quei casi appositamente contemplati dal Regolamento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli aventi titolo; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. A parità di voto si intende approvata la proposta votata dal Presidente. Se richiesto da almeno un Consigliere, la votazione dovrà farsi a schede segrete.

Delle sedute del Consiglio si terrà regolare Verbale.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza successiva all’Assemblea nazionale ordinaria per l’elezione degli organi sociali, eleggerà nel suo seno:

1) un Segretario Generale;

2) un Cassiere.

Le elezioni dovranno farsi a scheda segreta ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Potranno anche farsi per acclamazione.

Il Consiglio, potrà quante volte lo creda opportuno, nominare dei Consiglieri aggregati i quali hanno facoltà di intervenire alle sedute con solo voto consultivo.

I Consiglio Direttivo nazionale ha i più ampi poteri per dirigere l’attività sociale.

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, spetta al medesimo:

a) elaborare i Programmi dell’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) esaminare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione;

c) disporre l’assegnazione alle Sezioni di eventuali contributi;

d) nominare il Segretario Generale ed il Cassiere;

e) assumere e licenziare personale stabile necessario per il funzionamento dell’Associazione,

f) risolvere i dubbi interpretativi dello Statuto ed apportarvi modifiche non essenziali rispetto alle finalità sociali;

g) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, Comitati e simili, anche con ricorso ad elementi esterni dell’Associazione,

h) nominare l’Ispettore Generale ed il Direttore Generale Sanitario e tutte le cariche onorarie;

i) stabilire l’ammontare delle quote sociali;

j) deliberare sui contributi da riconoscere alle Sezioni territoriali;

k) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell’Assemblea Generale, comprese quelle di cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea ordinaria nazionale in numero di tre e durano in carica un quadriennio.

Non possono essere eletti Revisori gli associati che abbiano rapporti di interesse privato con l’Associazione.

I Revisori dei Conti possono presenziare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 15

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono incaricati di controllare l’andamento finanziario dell’Associazione e specialmente la tenuta della contabilità.

Debbono, in fine di ogni anno, stendere la loro relazione sulla revisione contabile dell’esercizio per cui furono nominati, da presentarsi alla Assemblea generale ordinaria.

Detta relazione dovrà essere consegnata al Presidente nella prima quindicina di febbraio.

Art. 16

Il Presidente nazionale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, esercita il potere esecutivo ed ha la direzione dell’Associazione.

Presiede le Assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, e il Consiglio Direttivo.

Firma i Verbali delle riunioni, dopo che esse sono state approvati nelle sedute successive.

Art. 17

Compiti del Presidente nazionale

Il Presidente nazionale controlla il regolare andamento degli uffici sociali, stipula convenzioni a livello nazionale, firma la corrispondenza ed i mandati, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo.

Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione può provvedere direttamente riferendone al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di nominare, d’accordo con l’Ispettore Generale, apposite Commissioni per provvedere ad eccezionali bisogni e servizi.

Art. 18

Il Vice Presidente nazionale e sue attribuzioni

Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di sua assenza ed esercita tutte le funzioni a questi demandate.

Art. 19

L’Ispettore Generale delle Sezioni e sue attribuzioni

L’Ispettore Generale delle Sezioni è nominato dal Consiglio, scegliendolo anche fra i propri membri, col benestare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Egli ha la responsabilità diretta del funzionamento di tutte le Sezioni. Ha voto deliberativo in Consiglio.

L’Ispettore Generale riceve i rapporti dei Direttori di Zona, ne riferisce in Consiglio e compila un rapporto annuale sull’opera svolta.

Dura in carica un quadriennio.

Art. 20

Il Direttore Generale Sanitario e sue attribuzioni

Il Direttore Generale Sanitario è nominato dal Consiglio dell’Associazione fra gli Associati. Deve essere dottore in medicina e chirurgia.

Ha voto deliberativo in Consiglio.

Dura in carica un quadriennio.

Il Direttore Generale Sanitario ha la sovraintendenza generale sanitaria dell’Associazione e propone tutti i provvedimenti e miglioramenti che ritiene utili nel settore di sua competenza.

Redige annualmente una relazione sul lavoro svolto, con le proposte da attuarsi nell’anno successivo.

Art. 21

I Direttori di Zona e loro attribuzioni

I Direttori di Zona sono nominati dal Consiglio ed hanno la sorveglianza e la direzione di tutte le Sezioni comprese nella loro Zona.

Ogni Zona è delimitata dal Consiglio.

Al Direttore di Zona fanno capo tutti i Direttori di Sezione.

I Direttori di Zona sono di diritto Consiglieri aggregati dell’Associazione. Annualmente redigono un rapporto dettagliato sul funzionamento delle Sezioni della loro Zona, e lo rimettono all’Ispettore Generale, al quale trasmettono altresì i bilanci rimessi loro annualmente dalle Sezioni.

I Direttori di Zona presiederanno le Assemblee ordinarie delle Sezioni.

Art. 22

Il Cassiere e sue attribuzioni

Il Cassiere presiede alla gestione dei fondi sociali.

Firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso, verifica periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all’andamento finanziario dell’esercizio sociale.

Cura la conservazione dei documenti contabili e verifica la loro regolarità.

Redige una relazione periodica sulla situazione finanziaria in corso.

Art. 23

Il Segretario Generale e sue attribuzioni

Il Segretario Generale dirige la Segreteria della sede e coordina il personale impiegatizio.

Cura i rapporti amministrativi con i Direttori di Zona e di Sezione.

Compila e cura la conservazione dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee nazionali.

Cura la tenuta del Registro degli Associati ed ogni adempimento ad esso connesso.

TITOLO TERZO

L’Esercizio e il Rendiconto sociale

Art. 24

L’Esercizio sociale

L’Esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, con riferimento sia alla sede centrale che alle Sezioni Territoriali.

Art. 25

Il Rendiconto sociale

Annualmente l’Associazione redigerà un Rendiconto economico- finanziario, nonché un bilancio preventivo per l’anno in corso, che potranno essere comprensivi dei movimenti finanziari delle singole Sezioni Territoriali.

Il Rendiconto, sottoposto dal Presidente nazionale all’approvazione del Consiglio Direttivo, sarà accompagnato da una relazione illustrativa compilata dallo stesso Presidente, di concerto con il Cassiere ed il Segretario Generale.

Il Rendiconto, accompagnato dalla relazione illustrativa, dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria nazionale nei termini e secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente Statuto.

TITOLO QUARTO

Sezioni Territoriali

Art. 26

Organizzazione delle Sezioni

L’attività della Società Nazionale di Salvamento si sviluppa, a livello periferico, attraverso le Sezioni Territoriali. Il Consiglio Direttivo autorizza, in ogni luogo ove possa esplicarsi l’azione sociale, l’apertura di Sezioni con competenza territoriale deliberata dallo stesso Consiglio secondo quanto disposto dall’art. 8 del presente Statuto. Possono far parte della Sezione gli associati residenti nelle circoscrizione di competenza. Le Sezioni costituiscono i centri propulsori dell’attività sociale, con la massima facoltà di iniziative atte a conseguire gli scopi istituzionali, curando che vengano al massimo valorizzate le risorse esistenti nel territorio. Le Sezioni Territoriali operano autonomamente, dal punto di vista tecnico-operativo amministrativo e finanziario, in osservanza delle norme del presente Statuto (che riconoscono e fanno proprio), del Regolamento vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo nazionale.

Ciascuna Sezione potrà tuttavia collegarsi, con particolare riferimento agli aspetti amministrativo-finanziari, con altra Sezione già operante nella propria Regione ed esserne rappresentata, delegando ad essa i rapporti con enti pubblici e privati del loro territorio.

Su autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale le Sezioni possono organizzare e effettuare corsi per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 27

Risorse economiche

Le Sezioni Territoriali traggono le risorse economiche ed i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote sociali versate dai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente Statuto;

b) corrispettivi specifici degli associati;

c) contributi di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche locali;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) contributi della Sede Centrale;

f) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le Sezioni possono adottare iniziative per il reperimento di entrate straordinarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati in ambito locale.

Qualsiasi utile derivante dall’attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.

In caso di scioglimento il patrimonio della Sezione verrà destinato ad altre strutture della Società Nazionale di Salvamento operanti nella stessa Regione.

Le quote associative saranno versate dagli associati direttamente alle Sezioni di appartenenza.

Non potranno essere costituite Sezioni con meno di venti associati.

E’ incompatibile con la qualità di associato, la qualità di socio di altre istituzioni aventi gli stessi scopi della Società Nazionale di Salvamento ad eccezione della Guardia Costiera Ausiliaria.

Art. 28

Organi sociali

Sono organi delle Sezioni Territoriali:

– l’Assemblea generale di Sezione;

– il Consiglio Direttivo di Sezione, composto di tre membri per le Sezioni aventi fino a cento associati e di cinque membri per le Sezioni aventi un maggior numero di associati;

– il Direttore di Sezione;

– I Revisori dei Conti, nel numero di tre.

La durata delle cariche sociali è quadriennale. Le cariche sociali sono elettive e gratuite; ciascun componente è rieleggibile.

Art. 29

Assemblee di Sezione

Le Assemblee di Sezione possono essere ordinarie e straordinarie e ne fanno parte tutti gli associati delle Sezioni in regola col pagamento delle quote sociali.

Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Direttore di Zona; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo nazionale. Sono convocate dal Direttore di Sezione con lettera semplice agli Associati contenente l’indicazione del luogo, l’ora della convocazione e l’Ordine del Giorno.

All’inizio di ogni Assemblea viene nominato un Segretario e, per l’elezione delle cariche sociali, due scrutatori.

Tutte le adunanze sono valide alla prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti; l’Assemblea non potrà occuparsi però che delle pratiche già inserite all’Ordine del Giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Direttore di Sezione entro il mese di marzo per l’approvazione del Rendiconto dell’anno sociale concluso e del Bilancio Preventivo per l’anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito nell’Ordine del Giorno. Rendiconto e Bilancio saranno comprensivi di tutti i movimenti finanziari discendenti dalla gestione sociale della Sezione nonché di quelle eventualmente ad essa collegate. Alla scadenza del mandato quadriennale, l’Assemblea elegge altresì gli organi sociali delle Sezioni. L’Assemblea elegge annualmente i Delegati di Sezione che la rappresenteranno in seno alle Assemblee nazionali. I Delegati saranno eletti in ragione di un Delegato ogni venti iscritti, o frazione di dieci, con un minimo di un Delegato, effettivamente presenti o rappresentati in Assemblea, o frazioni di dieci, con un minimo di uno; la possibilità di deleghe è disciplinata dall’art. 10 del presente Statuto.

Tutte le votazioni vengono fatte a scrutinio segreto.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Direttore di Sezione quando il Consiglio Direttivo nazionale o quello di Sezione lo ritengano opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati iscritti.

I compiti delle Assemblee di Sezione sono stabiliti dall’art. 11 del presente Statuto, ove applicabili.

Art. 30

Compiti del Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione svolge, con riferimento al territorio di competenza, i compiti di cui ai punti a), b), d), g), k) dell’art. 12 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato possibilmente una volta ogni trimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno.

La convocazione viene fatta con le modalità di cui al precedente articolo.

Le sedute sono valide solo con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

– Il Direttore di Sezione, che lo presiede;

– Il Cassiere;

– Il Segretario di Sezione.

Il Consiglio provvede annualmente, entro il quindici marzo, alla compilazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio preventivo per l’anno in corso con relativa Relazione illustrativa da sottoporre all’approvazione della Assemblea ordinaria. Il Bilancio della Sezione dovrà tendere al pareggio gestionale. Eventuali disavanzi, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale, saranno a carico della Sezione.

I compiti del Cassiere e del Segretario di Sezione sono definiti, tenendo conto dei limiti di competenza territoriale, in base agli artt. 22 e 23 del presente Statuto.

Art. 31

Disposizioni varie

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti e, per gli aspetti interni e sociali, al Regolamento dell’Associazione.