REGOLAMENTO INTERNO
INDICE
INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO
PARTE PRIMA
– Organizzazione amministrativa delle Sezioni
PARTE SECONDA
– Organizzazione e gestione dei Corsi per il conseguimento dei Brevetti di Bagnino di salvataggio
PARTE TERZA
– Organizzazione tecnico – operativa delle Sezioni
PARTE QUARTA
– Emblemi, distintivi, divise, riconoscimenti, onorificenze e benemerenze
INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO
Art. 1
Ai sensi dell’Art. 2 dello Statuto, la Società Nazionale di Salvamento ha i seguenti scopi e finalità:
1. organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto mare, sui laghi, sui corsi d’acqua e nelle piscine;
2. cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie indigenti della classe marinara ed affini;
3. cooperare all’estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi d’acqua;
4. prevenire ed impedire le asfissie per sommersione;
5. divulgare, comunque, la arti e le industrie marinare e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
6. curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso l’esercizio di attività sportive;
7. istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
8. conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio;
9. sensibilizzare i giovani sull’importanza sociale degli scopi e delle finalità dell’Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell’insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
10. indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;
11. organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
12. svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell’ambiente marino e delle acque interne.
Art. 2
Per raggiungere gli scopi di cui all’articolo precedente, l’associazione deve:
a) tenere corsi di istruzione e preparazione propedeutici agli esami per il conseguimento del Brevetto di Marinaio di salvataggio e di Bagnino Marino agli aspiranti candidati suoi soci, che siano in possesso dei requisiti tutti previsti dalla Statuto Fondamentale e dalle relative disposizioni di attuazione;
b) indire corsi aggiornamento per i docenti selle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le modalità con cui prestare il primo soccorso agli asfittici, insegnando specificamente ed in particolare le pratiche di respirazione artificiale e di massaggio cardiaco esterno;
c) istituire Sezioni di Asilo di Soccorso sulle spiagge, sui laghi, sui corsi d’acqua, ove esistano stabilimenti balneari o società di navigazione o canottaggio e dovunque ve ne sia la necessità, fornendole di tutto quanto utile e necessario per compiere efficacemente il salvataggio dei sommersi e degli asfittici;
d) mantenere bagnini presso gli Asili di Soccorso durante la stagione balneare;
e) divulgare, comunque, le istruzioni sui modi di soccorrere gli asfittici;
f) aprire scuole o sezioni di nuoto e voga; bandire regate, e provvedere a quanto può meglio conferire all’incremento delle arti marinare.
REGOLAMENTO
Parte I
Organizzazione amministrativa delle Sezioni
Art. 3
La Società Nazionale di Salvamento opera attraverso gli organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio nazionale.
L’attività si svolge attraverso le Sezioni Territoriali, che potranno costituirsi su richiesta di almeno 20 associati e la cui circoscrizione territoriale sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ciascuna Sezione opererà nel rispetto delle norme dello Statuto Nazionale e del presente Regolamento, in base alle direttive emanate dalla Sede Centrale, cui dovrà attenersi con riferimento ad ogni aspetto della vita sociale.
Ciascuna Sezione è dotata di Organi sociali, così come previsto dagli artt. 27 e seguenti dello Statuto Nazionale.
Tutte le Sezioni opereranno autonomamente dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e finanziario. Ai fini dell’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni del Volontariato, le Sezioni Territoriali di una stessa Regione potranno collegarsi e presentare un’unica domanda di iscrizione.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo di Sezione fisserà annualmente l’ammontare della quota sociale in base alle indicazioni fornite dal CDN e lo comunicherà agli associati prima del rinnovo delle quote.
Le Sezioni faranno pervenire alla Sede Centrale l’elenco dei nuovi associati, completo di dati anagrafici e di residenza, unitamente alla quota parte del contributo associativo (quota sociale), secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto generale e nella misura deliberata annualmente dal CDN. La Sede Centrale invierà quindi alle Sezioni le relative tessere sociali.
Art. 5
Tutti i libri ed i documenti contabili relativi all’attività istituzionale svolta dalle Sezioni sono sottoposti a verifica da parte del Direttore di Zona competente.
Art. 6
Ai fini della programmazione generale e dell’organizzazione dell’attività a livello nazionale, tutti i Direttori di Zona dovranno trasmettere entro il 15 aprile di ogni anno all’Ispettore Generale delle Sezioni:
a) i rendiconti annuali, approvati dall’Assemblea di Sezione;
b) l’elenco delle attrezzature in dotazione, accompagnato da una relazione sullo stato d’uso, redatta dal Direttore di Sezione;
c) copia dei Verbali delle Assemblee di Sezione, ordinarie e straordinarie.
Art. 7
L’eventuale disavanzo risultante dal Rendiconto annuale della Sezione potrà essere autorizzato dal CDN soltanto se derivante da costi sostenuti per attività operative, in caso di calamità naturali o dall’organizzazione di importanti manifestazioni legate all’attività istituzionale. La copertura di tale disavanzo dovrà avvenire nell’anno successivo, utilizzando la previste entrate istituzionali della Sezione stessa.
Parte II
Organizzazione e gestione dei Corsi per il conseguimento dei Brevetti di Bagnino di salvataggio
Art. 8
Il CDN ha facoltà di conferire delega alle Sezioni regolarmente costituite, per l’effettuazione di Corsi per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio. Qualora non sia possibile organizzare Corsi nell’ambito delle forze operative di una Sezione, il CDN potrà conferire la delega all’effettuazione dei corsi anche a persona fisica che ne sia socio, che possieda la qualifica di istruttore nelle Arti Marinaresche al Salvataggio. Il titolare della delega dovrà appoggiarsi alla Sezione territoriale di competenza; in questo caso il ristorno delle quote di partecipazione avverrà (in deroga a quanto stabilito al successivo art. 12) nella misura specificatamente deliberata dal CDN.
Art. 9
Le Sezioni titolari di delega, debbono tempestivamente comunicare alla Sede Centrale la data di inizio, la prevista durata del Corso e la data degli esami.
Art. 10
Gli aspiranti bagnini provvederanno a versare la quota di iscrizione sul conto corrente postale intestato alla Società Nazionale di Salvamento, sede di Genova, Via Luccoli, 24/4. Il Corso potrà avere inizio solo ad avvenuto versamento di tutte le quote di iscrizione e delle quote associative annuali.
Art. 11
La quota di partecipazione individuale è fissata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per l’intero territorio nazionale e potrà essere adeguata nel tempo. Le Sezioni che desiderino fissare una quota diversa, devono inoltrare preventiva richiesta motivata al CDN che delibererà in merito.
Art. 12
Il CDN delibererà a favore delle Sezioni delegate organizzatrici di Corsi, il ristorno del 70% delle quote di iscrizione versate dai soci iscritti al Corso da loro organizzato.
Art. 13
I Corsi dovranno prevedere l’uso del Manuale del Bagnino di Salvataggio, fornito dalla Sede Centrale.
Art. 14
Le prove d’esame per il conseguimento dei Brevetti, verranno effettuate a fine Corso, secondo il Regolamento stabilito nei Programmi Ministeriali e nelle relative Circolari.
Art. 15
Le Sezioni e/o Soci Delegati che abbiano effettuato Corsi nell’inosservanza, anche parziale, delle disposizioni di cui sopra (vd. artt. 8,9,10,11,12,13, 14) saranno sanzionati con la sospensione della delega e conseguente revoca della relativa autorizzazione del CDN, a giudizio insindacabile dello stesso.
Art. 16
I corsi sono sottoposti ad ispezione da parte del Direttore di Zona e/o da un delegato della Presidenza.
Art. 17
Ciascuna Sezione dovrà conservare l’intera documentazione relativa agli esami per il conseguimento dei Brevetti e farne pervenire una copia alla Sede Centrale ed una alla Capitaneria di Porto.
Art. 18
Dovrà essere spedito alla Sede Centrale l’elenco dei Bagnini che hanno ottenuto il Brevetto, e verrà conservato presso le Sezioni e fornito agli Stabilimenti Balneari o a chi ne faccia richiesta per ragioni professionali e sociali.
Art. 19
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine al rilascio del Brevetto di Bagnino di Salvataggio, provvederà il CDN con l’emanazione di specifiche delibere.
Parte III
Organizzazione tecnico – operativa delle Sezioni
Art. 20
Le Sezioni debbono attivarsi per l’installazione di Asili di Soccorso nella Zona Territoriale di competenza, ove esistano spiagge libere e comunque località costiere o rive interne non sorvegliate. Le postazioni impiantate debbono conformarsi alle indicazioni tecniche della Sede Centrale e portare i segni distintivi della Società Nazionale di Salvamento.
Le Sezioni debbono altresì dotarsi dei necessari mezzi di intervento e di soccorso, che risultino adeguati alle diverse esigenze territoriali.
Art. 21
Nella stagione dei bagni le postazioni dovranno innalzare la bandiera della Società Nazionale di Salvamento, portante l’ancora azzurra in campo bianco, con la scritta “S.N. Salvamento”. Quando le condizioni delle acque costituiscano pericolo per la balneazione, sarà innalzata la bandiera rossa coll’ancora bianca,.
Art. 22
Ciascun Direttore di Zona farà pervenire alla Sede Centrale le relazioni su ogni operazione di assistenza e /o soccorso effettuato, e sui risultati ottenuti; a tale scopo sarà fornito dalla Sede Centrale un modello specifico, la cui compilazione è a cura del Direttore di Sezione.
Art. 23
Il servizio di pubblica assistenza in mare, da istituirsi a cura di ciascuna Sezione, consiste nel pronto intervento ad ogni richiesta di soccorso ed assistenza.
Consiste, inoltre, nell’intervenire alle manifestazioni sportive dietro invito, o di propria iniziativa, secondo quanto sarà disposto dalla Direzione centrale. Detto servizio si estende pure alla sorveglianza sulle spiagge libere e comunque quando sia richiesto da Enti, Associazioni sportive marinare, anche in concorso con altre istituzioni similari.
Art. 24
Quando avvengono chiamate di soccorso da prestarsi entro terra per inondazioni o altre gravi calamità nella circoscrizione della Sezione, il Direttore provvederà subito del suo meglio. La spedizione conseguentemente organizzata si metterà a disposizione dell’Autorità locale e procederà all’opera di Soccorso.
Art. 25
Le chiamate d’urgenza sono quelle dovute a casi gravi ed imprevisti di naufragio, incendio in porto o costiero, inondazioni ed altre pubbliche calamità.
Art. 26
Ogni responsabile terrà conto della presenza, della prestazione e del contegno, nonché degli atti di valore del personale dipendente, segnalando subito, o periodicamente, i meritevoli alla Direzione.
Farà pure rapporto dettagliato, indicando il materiale sociale usato e quello offerto da terzi.
Parte IV
Emblemi, distintivi, divise, riconoscimenti, onorificenze e benemerenze
Art. 27
I colori della Società sono bianco e azzurro. La sua bandiera porta un’ancora bianca in campo azzurro e quella delle Sezioni un’ancora azzurra in campo bianco.
Art. 28
La bandiera Sociale verrà innalzata quando si raduna l’Assemblea Generale dei Soci, in tutte le feste nazionali e nelle altre ricorrenze e cerimonie di pubblica festa o lutto.
La bandiera sarà innalzata alla Sede sociale a mezz’asta per una giornata quando la presidenza riceva la notizia della morte di un Socio della Società o di una persona insignita di onorificenze e/o riconoscimenti. La bandiera sarà innalzata a mezz’asta per due giorni, sempre che la Presidenza ne riceva partecipazione, in occasione della morte di un Consigliere Nazionale o di un Socio Benemerito. Sarà innalzata a mezz’asta per tre giorni, in occasione della morte del Presidente o di Socio onorario o di una persona insignita di Medaglia d’oro sociale. La stessa norma sarà osservata dalle Sezioni per i rispettivi soci, soci benemeriti e membri del proprio Direttivo sociale.
Il Consiglio ha poi la facoltà di deliberare in via d’urgenza quelle maggiori onoranze che volta per volta riconoscesse convenienti, come accompagnamento della salma, intervento ai funerali, corone, ecc.
Art. 29
L’emblema delle Sezioni consiste in un gagliardetto con lo stemma sociale accoppiato a quello del Comune ove ha sede la Sezione.
Le Sezioni saranno dotate di bandiera sociale con l’emblema del Comune sul quale ha Sede la Sezione, di bandiera per asili di soccorso, di bandiera per segnali di soccorso e di guidoni per imbarcazioni.
Le Sezioni saranno dotate di guidoni bianchi, con la dicitura S.N.Salvamento, da issarsi sulla prua o sull’albero di ciascuna imbarcazione in servizio.
Le Sezioni saranno dotate di almeno un guidone rosso, delle dimensioni dei precedenti, con la stessa dicitura in bianco, da issarsi sulla prua o sull’albero della imbarcazione su cui è il Direttore di Sezione, in caso siano in servizio più imbarcazioni contemporaneamente.
Sull’imbarcazione che porti un membro della Presidenza della Società verrà issato un guidone uguale ai precedenti ma con fregio bianco in campo azzurro.
Art. 30
A tutti coloro che, in qualche modo, concorrono allo sviluppo ed all’incremento della Società nei suoi vari scopi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire onorificenze e riconoscimenti.
Art. 31
Il nome degli insigniti di onorificenze e riconoscimenti di cui agli artt. 29 e 35, sarà iscritto in un elenco affisso nella sede sociale.
Art. 32
Le onorificenze sociali consistono in:
1) nomina a qualsiasi dei gradi contemplati nel Regolamento con la qualifica di onorario.
2) nomina a socio onorario o benemerito.
3) conferimento di Medaglia d’oro di benemerenza.
4) conferimento del diploma di benemerenza.
5) lettera di encomio o ringraziamento.
Il grado onorario dà, a colui al quale è conferito, gli stessi onori del grado effettivo senza dargliene peraltro attribuzioni.
Art. 33
Le proposte nel conferimento delle onorificenze possono essere fatte da qualsiasi Socio, vanno ampiamente documentate e trasmesse per via gerarchica.
Art. 34
Le delibere nel conferimento delle onorificenze non sono valide se non riportano i due terzi dei voti dei presenti.
Le votazioni debbono farsi a suffragi segreti.
Art. 35
Ai soci onorari e benemeriti è inviato un diploma constatante la loro nomina.
Art. 36
Tutti i diplomi sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 37
I Soci cui venisse conferita la nomina a socio onorario o Benemerito o un diploma di benemerenza, conservano la qualità e gli oneri del socio effettivo.
Art. 38
I riconoscimenti assegnati dalla Società a coloro che si segnalarono per salvataggi, servizi di pubblica assistenza e prestazioni inerenti agli scopi sociali di cui nel presente Regolamento, sono, a seconda dei casi, i seguenti:
a) lettera di lode.
b) menzione onorevole.
c) medaglia di bronzo.
d) medaglia d’argento
e) medaglia d’oro.
Art. 39
Tutti i Soci possono portare un distintivo conforme al modello depositato in Sede Sociale e fornito alla Società contro rimborso del costo. L’uso del distintivo è obbligatorio in caso di partecipazione all’attività sociale.
Art. 40
Per i membri del Consiglio e per tutti i dirigenti della Società sono stabiliti appositi distintivi.
Ai Soci effettivi può essere concesso l’uso di un apposito bracciale azzurro portante la dicitura in oro “Soc. Naz. Salvamento”.
L’uso non autorizzato di distintivi o gradi darà luogo alle sanzioni penali del caso e all’immediata espulsione da Socio.
Art. 41
Gli impiegati sono assunti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, nel numero che reputa necessario.
Il Presidente o chi ne fa le veci determina le loro attribuzioni ed il Consiglio Direttivo fissa il loro stipendio.
Art. 42
Gli impiegati che trasgrediscono ai doveri loro imposti vengono, a seconda della gravità della mancanza:
1) ammoniti dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2) ammoniti dal Consiglio seduta stante
3) licenziati.
Art. 43
Per i Soci impegnati in emergenza è previsto l’utilizzo di divise sociali le cui fogge saranno decise dal CDN.
Art. 44
I Soci Volontari dovranno, individualmente o collettivamente, prestarsi a tutto ciò che può servire a raggiungere lo scopo della Società; ogni volta che l’opera sia voluta dalle circostanze o richiesta dal Presidente della Società o dai Direttori di Zona o di Sezione, con disciplina e subordinazione.
Art. 45
Cessano di far parte dell’Associazione, dietro deliberazione del CDN, i Soci che, richiesti, si saranno rifiutati di prestare l’opera loro senza addurre legittime giustificazioni, o che trovandosi presenti ad una sventura o disastro, saranno rimasti inoperosi.
Ai Soci bagnini in attività di servizio nei cui riguardi l’Autorità Marittima abbia rilevato comportamenti contrari all’etica professionale, sarà revocato il Brevetto.
Art. 46
I Soci delle Sezioni sono tenuti a rispondere alle chiamate ordinarie e di urgenza del CDN. In conseguenza della natura apolitica della Società, i Soci devono astenersi dal far propaganda di fede politica o settaria, se in attività di servizio o comunque nei locali della Società.
Art. 47
Ogni infrazione ai regolamenti o alla disciplina, verrà riferita al Direttore di Sezione, il quale proporrà al Direttore di Zona la punizione che crederà opportuna. Il Direttore di Zona la proporrà all’Ispettore Generale.
Le sanzioni sono:
– rimprovero;
– sospensione;
– espulsione.
Le sanzioni vengono applicate e rese esecutive, su proposta dell’Ispettore Generale, con delibera del CDN. Contro tale delibera il Socio può appellarsi all’Assemblea Generale.
Art. 48
Per tutte le attività di volontariato poste in essere dagli associati si fa esplicito richiamo alle Leggi inerenti le O.N.L.U.S. e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.