Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 29 maggio 2024 ha approvato il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1° luglio scorso, che disciplina lo svolgimento dell’attività del Bagnino di salvataggio. In particolare, il Ministero ha introdotto nuove modalità e requisiti di accesso all’attività di Bagnino di salvamento.
In questo articolo sarà illustrata la procedura del Brevetto di salvamento alla luce del nuovo Regolamento.
Con il nuovo Regolamento i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di Bagnino di salvamento predisposti dagli enti formatori autorizzati, come la nostra Società Nazionale di Salvamento, devono essere autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Possono fare domanda di accesso ai corsi di formazione coloro che hanno i seguenti requisiti:
- età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;
- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica;
- avere assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- avere superato la prova pratica di accesso prevista dal Regolamento.
Il corso di formazione professionale per Bagnino di salvamento ha l’obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell’ambito del salvamento acquatico.
In particolare, il Regolamento ha stabilito che il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento, a prescindere dalla tipologia di brevetto scelto, è composto da:
- un modulo teorico;
- un modulo pratico di cui parte in piscina;
- un tirocinio presso piscine o stabilimenti balneari.
A seconda del tipo di brevetto di salvamento varia la durata del corso di formazione:
- Brevetto di salvamento in mare, durata minima del corso: 100 ore;
- Brevetto di salvamento in acque interne, durata minima del corso: 90 ore;
- Brevetto di salvamento piscine, durata minima del corso: 70 ore.
La frequenza al corso di formazione è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.
L’esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti ad una commissione d’esame composta di tre membri:
- da un rappresentante dell’ente formatore;
- da un medico abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
- da un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.
L’esame teorico accerta la conoscenza delle materie studiate nel corso di formazione; mentre la prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico.
In particolare, la prova pratica da superare è volta ad accertare le capacità natatorie del Bagnino e consiste in:
- nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;
- nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;
- nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l’utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l’uno dall’altro;
- nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;
- gestire l’emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.
Peraltro, per i Bagnini di salvamento in mare ed in acque interne è prevista una prova pratica aggiuntiva che consiste in una prova di voga con l’impiego di un pattino o un’unità a remi analoga, da svolgere, nel tempo massimo di sei minuti e trenta secondi, con stato del mare da 0 (calmo) a 2 (poco mosso) della scala Douglas, secondo le seguenti modalità:
- vogare in avanti e in piedi, fino ad un gavitello posizionato a una distanza non inferiore a 150 metri dalla riva;
- compiere una doppia rotazione intorno al gavitello senza mai toccarlo, simulandone il recupero;
- rientrare a riva vogando di schiena in posizione seduta.
Una volta superato l’esame, sarà rilasciato il brevetto di bagnino di salvataggio che avrà validità di cinque anni dalla data di rilascio.
Il brevetto può essere rinnovato tramite una specifica procedura che puoi approfondire qui.