Società Nazionale di Salvamento, dal 1871... per la sicurezza della vita sul mare
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Comunicazione

Genova, 10 Giugno 2020 – Riportiamo la Circolare del Ministero della Salute del 05/06/2020 “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori”, redatto dal Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento e con il coordinamento della formazione BLS-D del Ministero della Salute. 

Scarica il documento completo
CIRCOLARE del Ministero della Salute – Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori (16 pagine – pdf)

(pubblicata sul sito web del Ministero della Salute nella sezione Documentazione – Norme, circolari e ordinanze)

Fonte: Ministero della Salute 

Genova, 10 Giugno 2020 –  Il tempestivo intervento di Riccardo Rizzi, Bagnino di Salvataggio brevettato con la SNS Sezione di Voltri, ha salvato un giovane in difficoltà nei pressi della spiaggia libera di Murcarolo, a Genova Quinto.

Riportiamo l’articolo di Milena Sala, pubblicato su dayitalianews.com  il 10/06/2020

Murcarolo, Riccardo Rizzi, il bagnino eroe:”un bagnino per ogni spiaggia libera”

<<Riccardo Rizzi, giovanissimo, ma già con quel coraggio di chi riesce a salvare una vita umana: il 19enne di Novi Ligure che venerdì scorso ha rischiato di annegare al largo della spiaggia libera di Murcarolo, a Quinto, nel levante di Genova.
Studente del liceo Cassini, da pochi mesi maggiorenne, Riccardo Rizzi ha conseguito il brevetto due anni fa alla Società di salvamento di Voltri. Qualche giorno fa ha avuto l’occasione di mettere in pratica quegli insegnamenti e…che occasione! 
Purtroppo, non ce l’ha fatta con l’amico Zakaria Es-Sarsari, 20 anni, di Novi Ligure, che è stato inghiottito dalle onde del mare mosso davanti alla spiaggia libera di Murcarolo.

Il bagnino eroe : la testimonianza 
“È stata la mia prima volta, speravo di recuperare anche l’altro” – racconta.
Dopo questa tragedia, il Comune ha deciso di adottare misure rigorose sui litorali più rischiosi e definire un sistema di vigilanza per garantire la sicurezza e la prevenzione sulle spiagge libere.

Riccardo Rizzi: il suo appello
L’appello di Riccardo, eroe di Murcarolo, ieri e oggi, è quello di garantire necessariamente un bagnino per ogni spiaggia per contrastare la strage silenziosa dell’acqua: in Italia ogni anno si registrano 400 morti annegati, tra cui troppo bambini. Più di un morto al giorno in mare per annegamento.>> 

Leggi l’articolo Murcarolo, Riccardo Rizzi, il bagnino eroe:”un bagnino per ogni spiaggia libera” su dayitalianews.com 

Fonte e foto: dayitalianews.com

Alessandria, 9 Giugno 2020 – La Società Nazionale di Salvamento Sezione di Alessandria, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, tramite i suoi istruttori IAMAS Gazzina, Giorcelli e Rogo è stata attivata nel portare il suo contributo si solidarietà.
Oggi, per ricordare a Tutti che l’impegno nella lotta al virus e per la prevenzione nella diffusione devono rimanere attivi, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, ha effettuato una donazione alla Protezione Civile Nazionale finalizzata alla raccolta di fondi per l’acquisizione di dispositivi di protezione individuali ed attrezzature sanitarie. Un piccolo gesto che speriamo sia da stimolo ed esempio per tutti i cittadini ed in particolare per i nostri Associati.

Fonte: SNS Sez. Alessandria

Genova, 1 Giugno 2020 – Inizia la stagione balneare 2020: la proposta della Società Nazionale di Salvamento sulle spiagge libere.
Scarica il documento completo:
Spiagge libere 2020 – una proposta della SNS

(PDF) – 9 pagine

Introduzione:

Spiagge libere 2020
Una proposta della Società Nazionale di Salvamento

Le spiagge non sono solo luoghi all’aria aperta, ma luoghi affollati. Condividono con stadi o teatri questa caratteristica. Per fortuna, lo spazio esteso e l’aria aperta delle spiagge, esposte naturalmente alle brezze e ad un ricambio continuo dell’aria, ci offre la possibilità di frequentarle con una certa sicurezza nel rispetto di alcune semplici norme di comportamento, anche in questo difficile periodo. Spiaggia libera non significa assenza di norme, libertà da qualsiasi regola.  Lasciare al giudizio e alla valutazione occasionale degli utenti la scelta volontaria di regole di comportamento potrebbe rivelarsi in tempo di virus un tragico errore. Una ripresa dell’epidemia a causa di comportamenti scriteriati potrebbe richiedere la chiusura delle spiagge, con tutto quel che ne consegue. Il distanziamento sociale, il divieto di un contatto fisico tra persone estranee al proprio nucleo familiare o intimo, l’attenzione verso rigorose norme di profilassi e d’igiene, in luoghi affollati, richiedono norme che non possono essere lasciate alla approssimativa valutazione e l’obbedienza volontaria degli utenti, ma devono essere imposte in modo chiaro e perentorio. Non è una perdita di libertà o una stupida, imposizione burocratica, ma proprio al contrario queste norme elementari stabiliscono la condizione per utilizzare in sicurezza le spiagge che non sono abbandonate da Dio, ma un “paradiso in terra”, come sono state giustamente definite.

In particolare, queste norme:

  • devono essere enunciate in modo specifico. La distanza tra ogni nucleo – sia esso un ombrellone, un lettino o un asciugamano – deve essere stabilita chiaramente, anche se non ci sia bisogno del metro per rispettarla, ma del solo buon senso;
  • devono essere portate alla conoscenza del pubblico: l’utente della spiaggia deve essere messo in grado di conoscerle con certezza, attraverso un’apposita cartellonistica, l’informazione e il comportamento mirato degli addetti;
  • devono essere rese efficaci dal comportamento inequivoco degli organi pubblici, presenti sul territorio dall’inizio delle attività (stabilendo quindi un orario d’uso del bene collettivo) e avvalendosi, se necessario o opportuno, anche del contributo di associazioni di volontariato;
  • devono essere rese efficaci attraverso la prevenzione ricorrendo a comportamenti repressivi come ad un’ultima risorsa (far smettere di giocare a pallone un gruppo di ragazzi è molto più difficile che intervenire prima che inizi la partita) educando la popolazione all’uso intelligente e responsabile della spiaggia;
  • gli utenti della spiaggia devono essere sensibilizzati e convinti della giustezza delle norme potendo esercitare così, anche loro stessi, un controllo sociale sul comportamento degli altri – anche solo mediante il loro giudizio – coinvolgendo la collettività nella gestione della spiaggia;
  • il controllo esercitato non deve avere un carattere casuale, intermittente o saltuario. Si può fare ricorso, se possibile, all’uso di personale itinerante o di droni.

Tutto questo non elimina ovviamente il problema più naturale delle spiagge… leggi tutto il documento 

Genova, 01/06/2020

Fonte: SNS Sede Nazionale

Genova, 21 Maggio 2020 – Riprende l’attività formativa e gli esami di bagnino di salvataggio. Pubblicate sul sito del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le “Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti”.

A tutte le Sezioni Territoriali S.N.S.
LORO SEDI

e p.c. Ai membri del Consiglio
Direttivo Nazionale SNS

Prot. n.° 94 del 21/05/2020

OGGETTO: Circolare: ripresa attività formativa ed esami di bagnino di salvataggio e Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti (MIT)

Si informa che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ha interessato con propria circolare i suoi Comandi periferici comunicando la ripresa delle attività amministrative in materia di esami per il conseguimento di titoli professionali marittimi, di concorsi, di abilitazioni per il conseguimento di patenti nautiche da diporto e di brevetti per l’esercizio della professione di “bagnino di salvataggio”.
Il provvedimento ribadisce la necessità che la ripresa di dette attività avvenga, sul piano generale, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e conferma la connotazione di esclusiva finalità di tutela della vita umana in mare che caratterizza le ordinanze di sicurezza balneare emanate dalle Autorità Marittime, da cui esulano disposizioni in materia di gestione delle aree demaniali marittime o di sanità pubblica, evidentemente rientranti nella sfera di competenza di altri Enti/Amministrazioni.
In tale contesto viene altresì espressamente raccomandato che il ruolo di bagnino di salvataggio mantenga la sua caratteristica esclusiva di presidio di sicurezza per i frequentatori delle spiagge.
La circolare in parola molto opportunamente segnala che sul sito web del Ministero, all’indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-trasporto-nautico-e-la-balneazione
sono pubblicate le linee guida per la nautica da diporto e la sicurezza della balneazione quale utile riferimento per l’utenza di settore.
All’interno di tali linee guida sono inserite le linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti, contenute a loro volta nel più ampio contesto delle linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto – nautica da diporto:

——–

LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI

Inquadramento generale

Il bagnino di salvataggio, per la funzione ricoperta ed il servizio che è chiamato ad espletare, risulta essere a rischio contagio sia ove impiegato presso strutture balneari in concessione, che su spiagge libere alle dipendenze di cooperative di servizi o direttamente degli enti locali territorialmente competenti. Per tale fine, sono state individuate, di seguito, alcune prescrizioni afferenti l’organizzazione e l’espletamento del servizio dell’assistente bagnanti presso le strutture balneari ed altri siti di balneazione in ambito demaniale marittimo. L’adozione delle indicazioni in esame si avvale del parere del Ministero della salute e del Comitato Tecnico-Scientifico costituito presso il Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza sanitaria in atto, nonché del preliminare confronto con i tre Soggetti attualmente autorizzati al rilascio dei brevetti di salvataggio (Fin, Fisa e SNS).

Disciplina del servizio di assistenza bagnanti presso strutture balneari in emergenza rischio di contagio da virus Covid-19.

1) Valgono per l’assistente bagnanti le regole generali di prevenzione, igiene e profilassi, in virtù delle quali, ovviamente, laddove il soggetto avverta dei sintomi in qualche modo riconducibili alle patologie connesse al contagio da coronavirus, ovvero laddove misuri una temperatura corporea superiore a 37,5°, diventa obbligatorio restare confinato presso la propria residenza o domicilio;

2) Attesa la natura dell’assistente bagnanti di “operatore di primo soccorso”, è obbligatoria per tutti gli assistenti bagnanti la sottoposizione preventiva (prima dell’assunzione in servizio) e periodica al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico), il cui esito dovrà essere reso noto al proprio Datore di lavoro.

Nota

La disposizione costituisce traduzione delle linee guida in materia di professioni sanitarie, in considerazione dell’assimilabilità dell’assistente bagnante ad un “operatore di primo soccorso” nel momento in cui fosse chiamato a praticare manovre di rianimazione: diventa, al riguardo, necessario dare a tutti coloro che vengono a contatto con l’assistente bagnanti garanzie circa l’assenza di rischio da contagio, che solo il test specifico può dare.

3) Ogni assistente bagnanti deve:

a) aver ricevuto dagli Enti preposti ai brevetti di salvataggio (FIN, SNS e FISA) o dal RSPP dello Stabilimento balneare ove presta servizio, apposito indottrinamento sui rischi di esposizione al contagio da agenti virali trasmissibili, contaminazione, uso di apposite attrezzature che riducano il rischio di contagio nel caso fosse necessario praticare manovre di primo soccorso e rianimazione.
b) essere dotato delle seguenti dotazioni individuali e personali (non utilizzabili da altri assistenti bagnanti): fischietto, un paio di pinne, pallone tipo “Ambu” e pocket-mask, salvagente “rescue can” (tipo baywatch) o “rescue tube” (siluro), maschera e boccaglio, (preferibilmente maschera 8 facciale) binocolo, giubbotto di salvataggio (in neoprene, o altro materiale o fattura adatta al nuoto), VHF di tipo portatile per comunicare con la direzione o con le altre postazioni di salvataggio esistenti (eventuali ulteriori dotazioni o DPI prescritti dall’Ordinanza di sicurezza balneare o imposti dal Datore di lavoro);
c) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite, utilizzando i dispositivi anticontagio in dotazione (pallone “Ambu”, maschera professionale di rianimazione “pocket mask”);

Nota

Il bagnino non può esimersi dall’effettuare un salvataggio, se necessario, anche a nuoto. L’unico attrezzo in grado di garantirgli una buona sicurezza in tal caso – evitandogli di entrare in immediato contatto fisico con un pericolante e/o bisognoso di assistenza – è un salvagente di tipo “baywatch” (rescue can) o il c.d. “siluro” (rescue tube). Ogni Ente Formatore dovrà provvedere a pubblicare Linee Guida specifiche e/o procedere con appositi momenti formativi in ordine al corretto uso dei predetti dispositivi. I sopraelencati dispositivi sono aggiuntivi rispetto a quelli presenti e previsti nel locale di primo soccorso.

4) Costituisce obbligo del gestore/datore di lavoro provvedere alla sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni, nonché alla sanificazione delle attrezzature utilizzate in occasione di ogni intervento da parte dell’assistente bagnanti. A tal fine, di ogni dotazione a cura del gestore dovrà esserne prevista adeguate unità di scorta, ai fini della pronta disponibilità di dotazioni già sanificate.

Nota

La disponibilità di una postazione di salvataggio sopraelevata e delle attrezzature nei pressi della postazione garantirebbe al bagnino di salvataggio un adeguato distanziamento nella normale fase di controllo della balneazione.

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Quanto sopra premesso, si invitano codeste Sezioni Territoriali a riprendere la normale attività formativa in stretta aderenza con i Comandi delle locali Capitanerie di porto e con la rigorosa osservanza delle disposizioni fin qui emanate in materia di distanziamento sociale dalle Autorità nazionali e regionali competenti.

Fraterni saluti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Prof. Giuseppe Marino

Scarica il file Circolare: Ripresa attività formativa ed esami di bagnino di salvataggio e Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti (MIT) (PDF)

Genova, 18 Maggio 2020 – Lunedì 18 Maggio 2020 alle ore 17 diretta sulla pagina facebook Società Nazionale Salvamento https://www.facebook.com/societa.n.salvamento/ con il Presidente Prof. Giuseppe Marino e il Direttore Generale Sanitario Dr. Alfredo Rossi sul tema “Bagnini di Salvataggio e Coronavirus”.
#societànazionalesalvamento

Condividete sui vostri social!

Fonte: SNS Sede Nazionale

Genova, 15 Maggio 2020 – Inizia il corso gratuito di aggiornamento alla normativa Covid-19 per Bagnini di Salvataggio. Leggi e scopri come accedere al corso.

A tutti i Bagnini di Salvataggio SNS

OGGETTO: Corso gratuito di aggiornamento alla normativa Covid-19 per Bagnini di Salvataggio

In vista della prossima riapertura dell’attività balneare, la figura del Bagnino di Salvataggio rappresenterà ancora di più un cardine primario, non solo a garanzia del mantenimento dell’attività di salvataggio e soccorso, ma anche per la collaborazione attiva nella gestione dei flussi dell’utenza, nel tutoraggio e controllo del rispetto delle norme anti Covid-19 emanate dalle competenti Autorità.
Per queste ragioni la Società Nazionale di Salvamento ha elaborato un “Corso di Aggiornamento alla Normativa Covid-19 per Bagnini di Salvataggio”.
Detto corso genererà le necessarie competenze, che potranno essere utilizzate nelle attività di tutoraggio e vigilanza sulle spiagge e che consentiranno un eventuale interscambio di ruoli tra il Bagnino in postazione ed il Bagnino “tutor” sulla spiaggia.

Argomenti del corso:

  • Batteri e Virus: Patologie indotte – Il Coronavirus e la Covid-19
  • Igiene delle persone e delle Aree di Balneazione
  • Prevenzione – Salvataggio – Soccorso
  • Norme – Lavoro – Volontariato
  • Coronavirus: la paura e la forza

Il corso è gratuito e riservato a coloro che sono in possesso del brevetto di Bagnino di Salvataggio/Assistente Bagnanti.
Il corso avrà durata di circa 2 ore ed è accessibile sulla piattaforma www.salvamentonline.it .
Al termine sarà rilasciata una certificazione di fine-corso che potrà essere utilizzata.

Per accedere al corso è necessario:

  1. Registrarsi attraverso il seguente link: https://www.salvamentonline.it/registrazione-per-aggiornamento/ .
  2. Attivare il proprio account tramite l’e-mail di conferma che riceverete subito dopo la registrazione.
  3. Fare il Login con le credenziali inserite durante la fase di registrazione al seguente link: https://salvamentonline.it/wp-login.php
  4. Visitare la pagina del corso di aggiornamento al seguente link: https://www.salvamentonline.it/corso/aggiornamento-covid/

Fraterni saluti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Prof. Giuseppe Marino

Scarica il file Corso di aggiornamento alla normativa Covid 19 per Bagnini di Salvataggio (PDF)

Genova, 14 Maggio 2020 – Leggi il documento della Società Nazionale di Salvamento “Spiagge libere in tempo di Coronavirus” (scarica il documento in PDF a fine pagina).

Spiagge libere in tempo di coronavirus

Contenuti del Piano delle aree di libera balneazione

Ciascun Comune predispone un apposito Piano per le Aree di libera balneazione che integra la gestione prevista per le aree in concessione, ed è inerente alle spiagge libere, ed alle scogliere , sia naturali che artificiali aperte al libero uso ed al transito pedonale.

Del Piano delle Aree di libera balneazione è data ampia conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e su quello della Regione.

Il piano indica:

  1. le aree di balneazione con l’indicazione dei sistemi collettivi di sicurezza balneare previsti;
  2. le aree di balneazione di libero accesso al cui interno non  è prevista presenza di sistemi collettivi di sicurezza balneare;
  3. le aree di balneazione al cui interno sono vietati l’accesso e/o la balneazione per motivi contingenti relativi alla stagione balneare in atto o in ragione di divieti permanenti contenuti in pertinenti disposizioni di legge o di regolamenti.

Il piano delle Aree di libera balneazione è corredato da un apposito disciplinare gestionale  che determina i comportamenti ammessi e quelli vietati, ed è adottato, per la durata della stagione balneare, così come fissata  dalle Autorità competenti, con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’articolo 50, 2° comma e seguenti del TUEL, in attuazione del DPCM emanato per l’ organizzazione in sicurezza delle attività inerenti la balneazione.

Il piano delle spiagge sarà riassunto nelle sue linee generali in appositi cartelli monitori posizionati lungo le vie di accesso al mare, cui andranno ad aggiungersi quelli della normale cartellonistica della spiaggia, che a sua volta indica i pericoli ed i divieti ordinariamente previsti e quelli specifici scaturenti  dalla  contingente situazione di allerta sanitaria in atto in relazione alla nota pandemia.

Nel piano dovrà essere altresì disciplinato il posizionamento di pennoni numerati di almeno 5 m di altezza, ad una distanza di 200 mt l’uno dall’altro, quali apprestamenti di comunicazione visiva per le bandiere di pericolo e di avviso della presenza operativa del sistema di sicurezza della balneazione.

In ogni caso nel Piano dovranno essere riconfermati o comunque introdotti i sottonotati divieti:

  1. non sono ammessi assembramenti di alcun genere, con limitazione a 5 componenti per i gruppi presenti sulla spiaggia o in zona di balneazione e ad una distanza circolare di almeno 3 (tre) metri tra i diversi gruppi;
  2. non sono ammessi giochi che possano provocare spostamenti delle persone tali da ridurre la distanza interpersonale tra i vari gruppi;
  3. I giochi che prevedono l’uso del pallone, sotto ogni forma e modalità, sono comunque proibiti;
  4. dovrà essere vietato il commercio itinerante al fine di evitare assembramenti prima e durante la somministrazione o la vendita dei prodotti;
  5. nella cartellonistica che disciplina l’utilizzazione del lido, i pericoli ed i divieti, dovrà essere chiaramente indicato che ci si trova in presenza di aree pubbliche in cui la balneazione potrà ritenersi sicura soltanto nelle ore ed alle condizioni fissate nel piano stesso;
  6. sarà prevista limitazione dell’accesso alla spiaggia in orario eccedente quello riservato alla balneazione (quindi divieto dalle ore 20.00 alle 07.00).

 Servizio di salvamento e controllo

Il servizio di salvataggio può essere gestito dal Comune o da impresa specializzata.

Il Comune può avvalersi del contributo di associazioni di volontariato.

Al controllo degli accessi e al rispetto della normativa provvede il Comune, il quale può avvalersi delle associazioni del Terzo Settore per lo svolgimento del servizio;

Il piano di sorveglianza e salvataggio è organizzato individuando uno o più punti bagno dove  sarà possibile  fare il bagno in sicurezza, nei casi eventualmente stabiliti dal Piano delle aree di libera balneazione come di seguito specificato.

Piani collettivi di salvamento

E’ necessario che siano implementati i Piani collettivi di salvamento attivati in questi anni con l’obiettivo di ampliare i loro compiti al controllo delle aree libere e delle zone di balneazione prospicenti le concessioni per attività balneari.

Sarà opportuno predisporre altresì una omogenea disciplina sul significato dei mezzi di comunicazione visiva delle spiagge e delle aree di balneazione, cioè delle bandiere che comunemente sono utilizzate per dare evidenza all’utenza di pericolo in atto o di situazioni attive dei servizi di spiaggia.

 Servizio collettivo di salvamento

Il servizio collettivo di salvataggio organizzato per settori di sorveglianza per le spiagge assentite in concessione a privati, per le spiagge libere o promiscue (privato-pubbliche) dovrà essere approntato caso per caso, tenendo conto della situazione logistica e delle risorse a disposizione.

Il Piano collettivo di salvataggio è predisposto dal Comune o, laddove il piano sia promiscuo – pubblico-privato – dal Comune in concorso con le associazioni dei balneari, riuniti in soggetto giuridicamente rilevante, ed è comunque sottoposto all’ approvazione della Capitaneria di porto competente per territorio.

Il “team” incaricato della elaborazione del piano potrà avvalersi del contributo delle Associazioni di salvamento riconosciute.

Il servizio collettivo può essere gestito dai titolari di strutture balneari e/o ricettive, direttamente costituite in consorzio oppure in regime di affidamento ad imprese che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività finalizzate alla sicurezza della balneazione.

Istituzione dei Punti Bagno

Il Piano delle aree di libera balneazione prevede la istituzione dei c.d. punti bagno.

I punti bagno sono individuati nel piano di sorveglianza della spiaggia.

Ciascun punto-bagno comprende un tratto di litorale compreso tra due gagliardetti di colore giallo piantati sulla battigia.

Su ciascun punto-bagno sarà assicurata la presenza di almeno 3 bagnini su 2 postazioni per 200 mt di fronte a mare. I bagnini potranno essere supportati da volontari.

I bagnini – debitamente formati in materia  di sicurezza della balneazione, di contenimento  dell’ infezione  virale – hanno il compito di vigilare per il rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare e delle altre norme emanate dalle Autorità competenti.

Un piano collettivo deve prevedere almeno un “punto bagno” per ogni Km di fronte mare controllato.

Significato delle bandiere

Le bandiere di segnalazione hanno il medesimo significato su tutto il territorio nazionale e su tutti i tipi di spiaggia, conformandosi al significato internazionale delle stesse:

  • verde indica condizioni meteomarine favorevoli alla balneazione (si può fare il bagno anche al di fuori dei punti-bagno a proprio rischio);
  • gialla: condizioni meteomarine pericolose (il bagno è ammesso solo all’interno delle bandiere che racchiudono i punti-bagno);
  • rossa: divieto di balneazione.

Il divieto di balneazione in relazione alle condizioni del mare è disposto dalla Capitaneria di porto.

L’eventuale divieto di balneazione, adottato dagli Organi statali e/o regionali per il contenimento della malattia, è disposto in relazione alle risultanze delle attività di controllo.

Spiagge libere non controllate

Il Comune dovrà garantire il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso (distanze e limiti di affollamento) e l’accessibilità dei mezzi di soccorso.  Può avvalersi del contributo di associazioni di volontariato.

Spiagge vietate

Sulle spiagge vietate è ammesso il solo transito pedonale senza possibilità di sosta o di deposito  sull’arenile di proprie attrezzature balneari o di propri effetti personali.

Genova, 14/05/2020

Società Nazionale di Salvamento
Sede Nazionale

Scarica il documento – Spiagge libere in tempo di Coronavirus (PDF)

Genova, 14 Maggio 2020 – Leggi il documento della Società Nazionale di Salvamento “Protocollo condiviso sulla gestione della sicurezza delle aree balneari – Vademecum operativo per il contrasto alla diffusione del Coronavirus” (scarica il documento in PDF a fine pagina).

Protocollo condiviso sulla gestione della sicurezza delle aree balneari
Vademecum operativo per il contrasto alla diffusione del Coronavirus

Il settore dell’attività balneare è una realtà importante per l’economia italiana. La Società Nazionale di Salvamento, nell’ambito delle sue funzioni di studio, ricerca e prevenzione, ha messo in atto iniziative didattiche con l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei bagnini di Salvataggio sotto il profilo di lavoratori in questo particolare momento emergenziale.

Con l’elaborazione di questo documento di posizionamento sulla Fase 2 della ripresa dell’attività nelle aree di balneazione, la Società Nazionale di Salvamento intende dare indicazioni operative ai propri bagnini per il salvataggio in acqua ed il primo soccorso a terra. Tenendo conto che la situazione epidemiologica e legislativa in materia è in costante evoluzione, questo documento potrà subire modifiche ed aggiornamenti.

L’intenzione è predisporre una metodologia innovativa di valutazione integrata dei rischi che tenga primariamente in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio sia in occasione di lavoro, quanto l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale caratteristico delle aree di balneazione.

L’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, deve avvenire in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

Il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro nelle aree di balneazione può essere classificato secondo tre variabili:

  • Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative degli stabilimenti balneari
  • Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per la quasi totalità del tempo di lavoro
  • Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti che occupano le aree di balneazione

Tali profili di rischio possono assumere contemporaneamente una diversa entità e modularità in considerazione delle aree di balneazione in cui operano i bagnini di salvataggio ed insistono le strutture degli stabilimenti balneari. Tutto questo obbliga a tenere conto di specifiche misure preventive ed una diversa modulazione delle misure contenitive a seconda dei contesti infrastrutturali che caratterizzano le aree di balneazione e comportano un aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione.

Per una valutazione integrata delle diverse attività lavorative che si possono svolgere e sovrapporre nelle aree di balneazione bisogna fare riferimento matrice di rischio elaborata dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, dove viene presentata una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi.

Rimane evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

Il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

I bagnini di salvataggio dovranno coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle misure previste perché solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

Si evidenzia la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi dello stabilimento balneare, atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro delle aree di balneazione, contribuendo così alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Tali misure posso essere cosi classificate:

  • Misure organizzative
  • Misure di prevenzione e protezione
  • Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio con apposite misure da adottare nelle aree di balneazione.

Le misure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico, commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2, vanno adottate in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., e devono privilegiare misure di prevenzione primaria come informazione e formazione dei bagnini di salvataggio.

Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, sono quelle già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, e si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione. Ciascun individuo è tenuto ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione con una frequente pulizia delle mani.

L’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie sono previste di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

La sorveglianza sanitaria prevista per legge deve tenere conto, ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità lavorativa dei bagnini, che la letteratura scientifica evidenzia come le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibili effetti sull’efficacia degli interventi di salvataggio in acqua.

Tra le misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici nella fase di transizione, vanno rafforzate, nelle aree di balneazione, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sulle persone che accedono. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C non dovrà essere consentito l’accesso allo stabilimento balneare.

Nelle aree maggiormente colpite dovrebbero essere considerate, all’inizio della stagione balneare, misure aggiuntive specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i bagnini di salvataggio, essendo l’indice di prossimità ed esposizione al pubblico il più elevato nell’area di balneazione.

IL RISCHIO CONNESSO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Una persona che ha avuto COVID-19 asintomatico o sintomatico può essere ancora contagiosa per gli altri.  Il periodo esatto durante il quale ciò sia possibile non è attualmente noto e probabilmente variabile, in alcuni casi può durare fino oltre i 14 giorni. Si tratta di una considerazione importante per la possibile condivisione degli spazi nelle aree di balneazione ma anche per le azioni di salvataggio e soccorso in caso di incidente o malore

Pertanto, si raccomanda che:

  • I bagnini di salvataggio che siano risultati positivi al COVID-19 ma siano rimasti completamente asintomatici, dopo il test dovrebbero attendere per tutti i giorni indicati dal medico prima di riprendere servizio.
  • I bagnini di salvataggio che abbiano subito COVID-19 sintomatico con ricovero in ospedale, attendano un minimo di due mesi, prima di riprendere l’attività a seguito della riabilitazione.
  • I bagnini di salvataggio che avessero manifestato gravi sintomi polmonari a domicilio, anche senza il ricovero in ospedale, potrebbero aver riportato un danno polmonare e andrebbero sottoposti a valutazione delle prove di funzionalità respiratoria.
  • I bagnini di salvataggio che non abbiano mai avuto sintomi e non siano stati testati potrebbero non aver sviluppato l’immunità contro la malattia. Pertanto, potrebbero ancora essere infettati da altre persone. Quando i test sierologici saranno diffusamente praticabili, potrà essere verificata o esclusa la immunità.
  • I bagnini di salvataggio e i datori di lavoro devono osservare rigorosamente le linee guida delle autorità sanitarie per l’igiene personale e la disinfezione delle dotazioni e della postazione di lavoro.

INDICAZIONI GENERALI PRIMA DELLA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DI SALVAMENTO

Il periodo di lockdown ha sicuramente determinato in molte persone un detraining con ripercussioni sull’efficienza funzionale dell’organismo. Si consiglia perciò un training ricondizionante con allenamenti contenenti esercizi posturali, stretching, tono muscolare, attività di resistenza e capacità aerobica per il tempo necessario a riprendere la piena funzionalità e capacità necessaria per svolgere in sicurezza l’attività natatoria e di voga per il salvamento. In accordo con le raccomandazioni del Ministero della Salute per la ripresa dell’attività fisica post-COVID-19 da parte di tutta la popolazione che non pratica sport agonistico.

INDICAZIONI GENERALI SULL’IGIENE PERSONALE

La diffusione da persona a persona della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS- CoV-2) si verifica principalmente attraverso goccioline respiratorie, simile alla diffusione dell’influenza. Con la trasmissione di goccioline, il virus viene rilasciato con le secrezioni respiratorie quando una persona con infezione tossisce, starnutisce o parla e può così infettare un’altra persona entrando in contatto diretto con le mucose; l’infezione può anche verificarsi se una persona tocca una superficie infetta e poi si tocca gli occhi, il naso o la bocca. Le goccioline in genere non viaggiano per più di due metri e non indugiano in aria.

Le corrette misure da adottare sono:

–   lavarsi le mani con sapone o prodotti igienizzanti frequentemente per almeno 40 secondi

–   evitare di toccarsi occhi, naso e bocca

–   mantenere le distanze da altre persone

INDICAZIONI SPECIFICHE SULL’IGIENE DELLE SUPERFICI

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia quotidiana, è necessario prevedere una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020

Svariati studi hanno esaminato tutte le informazioni disponibili sulla persistenza dei coronavirus umani su superfici di oggetti di comune uso, nonché sulle strategie di inattivazione con agenti biocidi comunemente utilizzati per la sanificazione delle strutture aziendali, sanitarie e casalinghe.

L’analisi di questi studi ha rivelato che i coronavirus umani possono persistere su superfici come metallo, vetro o plastica fino a nove giorni, ma possono essere anche inattivati in modo efficiente mediante procedure di disinfezione delle superfici con etanolo al 62–71% (ALCOOL alle percentuali citate), perossido di idrogeno allo 0,5%  (ACQUA  OSSIGENATA  allo  0,5%),  o  ipoclorito  di  sodio  allo  0,1%  entro  un  minuto dall’applicazione. Gli studi indicano che altri agenti biocidi, come il cloruro di benzalconio 0,05-0,2% e il clorexidina digluconato 0,02% sono risultati meno efficaci.

Il ceppo endemico di coronavirus umano, può rimanere contagioso da due ore a nove giorni sulle diverse superfici. La persistenza del virus tende ad essere inversamente proporzionale alla temperatura ambiente, ad una temperatura di 30 °C o più la durata della loro persistenza è decisamente più breve.

Altri studi mostrano che esistono materiali che consentono una sopravvivenza maggiore come il rame delle monete (4 ore) o la carta delle banconote ed il cartone degli imballaggi (24 ore) sui quali però il virus dimezza la sua carica infettiva rispettivamente dopo 2 e 5 ore.

Prestare sempre attenzione a seguire le indicazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto disinfettante e di sicurezza nell’impiego per evitare intossicazioni durante la manipolazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

  1. Mascherine

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) consiglia di utilizzare le mascherine se si tossisce, starnutisce o se si presta assistenza a persone malate. Tuttavia, è opportuno richiedere che tutti all’interno delle aree comuni dello stabilimento balneare e a meno di un metro di distanza interpersonale indossino una mascherina. In ogni caso bisogna seguire le indicazioni più recenti delle autorità locali a riguardo. Indossare mascherine è di particolare importanza per i bagnini di salvataggio e tutto il personale che passa più tempo a contatto con i clienti e maneggia di frequente oggetti e attrezzature presenti nell’area di balneazione.

Le mascherine chirurgiche riducono la possibilità che una persona infetta sparga goccioline, ma non proteggono la persona che le indossa. Le mascherine filtranti FFP2, KN95 e FFP3 sono veri dispositivi di protezione individuale e, se perfettamente aderenti, proteggono sia gli altri che chi le indossa perché bloccano fino al 99% delle particelle infette.

Attenzione: alcune mascherine FFP2, KN95 e FFP3 hanno una valvola visibile, che non è un filtro ma facilita l’espirazione. Proteggono solo chi le indossa, ma non le altre persone e l’ambiente circostante. Vengono usate solo in ambito sanitario ed il loro uso nello stabilimento balneare è quindi sconsigliato.

Prima di indossare la mascherina, occorre igienizzare le mani. La mascherina non va toccata mentre la si indossa, va rimossa dal retro e alla fine va gettata in appositi contenitori chiusi e smaltita come rifiuto indifferenziato secondo le indicazioni localmente vigenti.

  1. Guanti

I guanti monouso determinano una protezione delle mani di chi li indossa ma non dell’ambiente circostante o di altre persone. Sono consigliati per maneggiare attrezzature e diventa pertanto importante, prima di usarli, verificarne l’integrità e disinfettarli regolarmente mentre li si indossa. Terminato l’uso, vanno rimossi e gettati in appositi contenitori chiusi, evitando che la pelle venga a contatto con la parte esterna del guanto.

DISTANZIAMENTO

Il distanziamento tra le persone in tutte le aree comuni dell’area di balneazione è fondamentale e deve essere di almeno 1 metro indossando la mascherina, oltre i 2 metri senza mascherina salvo diverse disposizioni nazionali, regionali e/o locali.

Tutto il personale dello stabilimento balneare dovrà essere dotato di DPI seguendo le norme per la sicurezza sul posto di lavoro.

Il briefing sulla sicurezza dell’area di balneazione sarà svolto quotidianamente da tutto il personale dello stabilimento in un luogo ampiamente areato rispettando il distanziamento.

SPOGLIATOI E BAGNI/DOCCE

Gli spogliatoi bagni/docce potrebbero essere tra le zone più soggette al rischio d’infezione per la maggiore umidità e la ridotta ventilazione. I vestiti, asciugamani o accappatoi devono essere riposti in modo da evitare il contatto con le superfici comuni. Se riposti dentro gli armadietti, è necessario disinfettare questi ultimi dopo ogni utilizzo. In alternativa, i clienti devono riporre i propri oggetti in appositi contenitori (sacchetti, cassette o cassoni, borsoni ecc.), distanziati tra loro e successivamente sanificati. Sarebbe opportuno delineare per ogni utente che non utilizza una cabina personale una zona per vestizione/svestizione e deposito di materiale.

AREE COMUNI, SEGRETERIA, BAR E RISTORAZIONE

Deve essere vietato ed inibito con avvisi scritti ed informando preventivamente i clienti in entrata che gli stessi non possono né devono toccare e/o prelevare autonomamente alcuna attrezzatura presente e/o esposta. Essi devono venir necessariamente seguiti da personale dello stabilimento balneare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i prodotti che presentano maggiori criticità e che vanno quasi sicuramente a contatto diretto con il corpo dei clienti sono, in ordine di possibilità di contagio: sedie, tavoli, bancone del bar, distributori automatici, giornali e carte da gioco.

Gli standard di sicurezza indicati da questo documento e da altri relativi all’argomento, pur essendo fortemente raccomandati per tutti, dovranno essere adattati – dal responsabile per la sicurezza della struttura, preferibilmente con una procedura formalizzata per iscritto – alla specifica situazione logistica di ogni realtà.

MATERIALI A NOLEGGIO

Per i noleggi (imbarcazioni, tavole, SUP, etc.) è applicabile tutto quanto descritto anche per le attrezzature delle aree di balneazione. Sicuramente le attrezzature in entrata vanno gestite, manipolate e disinfettate come potenzialmente contagiose e quelle in uscita (debitamente disinfettate) dovrebbero avere un procedimento di disinfezione con la specifica del metodo e del prodotto utilizzato. In questi casi il bagnino di salvataggio può trovarsi direttamente coinvolto a verificare che avvenga tutto in sicurezza per i bagnanti che li utilizzano.

IL BAGNINO DI SALVATAGGIO ED I BAGNANTI

Nella sua posizione nell’area di balneazione il bagnino di salvataggio si trova direttamente esposto ed in contatto con i frequentatori dell’area di balneazione. Questo gli consente di comportarsi da terminale di buona sanità e verificare direttamente i sintomi che caratterizzano l’infezione. La maggior parte delle persone infette da COVID-19 presenta sintomi lievi e guarisce. I sintomi più comuni ed evidenti sono:

  • una tosse secca;
  • alta temperatura (febbre);
  • mancanza di respiro;
  • naso che cola;
  • mal di gola;
  • dolori diffusi e dolori muscolari;
  • perdita del gusto e dell’olfatto.

La conoscenza di queste evidenze permette al bagnino di salvataggio di tutelare il benessere suo e della collettività nell’area di balneazione, intervenendo direttamente quando si rende necessario. Il rischio di malattie gravi aumenta con l’età. Le persone con sistema immunitario indebolito e le persone con condizioni come diabete, malattie cardiache e polmonari sono anche più vulnerabili a malattie gravi e Covid -19.

ASPETTI PSICOSOCIALI E COMUNICAZIONE

Deve essere favorita una comunicazione adeguata anche in relazione alla percezione del rischio e vanno intraprese azioni che possano contrastare il fenomeno delle informazioni errate che posso circolare tra i bagnini di salvataggio e da loro verso il pubblico con il quale sono a stretto contatto nell’area di balneazione.

Va altresì contestualizzato che la percezione del rischio infettivo, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento da utilizzare per informarsi sono:

  • Ministero della Salute
  • Istituto Superiore di Sanità (ISS)
  • Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
  • Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
  • Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

PRIMO SOCCORSO E RCP MODIFICATO IN PERIODO EMERGENZA PER COVID-19

E’ consigliato un aggiornamento delle procedure operative tenendo in considerazione le raccomandazioni presenti in questo documento e le normative vigenti al livello locale e nazionale. In particolare, il Piano di Emergenza dovrebbe includere procedure su come fronteggiare una potenziale infezione da COVID-19 che interessi tanto i frequentatori dell’area di balneazione quanto il personale della struttura balneare.

Raccomandazioni utili per intervenire, proteggendo sia gli infortunati che i soccorritori da potenziale contagio:

  1. assicurarsi che il soccorritore, l’infortunato e le persone presenti sul posto siano in sicurezza (valutazione della sicurezza dello scenario per il pericolo immediato e rischio evolutivo della contaminazione);
  2. indossare tutti i Dispositivi di  Protezione  Individuali  (DPI)  ed  utilizzare  ogni  barriera  a disposizione tra quelle già in dotazione agli stabilimenti balneari secondo l’ordinanza della Capitaneria di Porto;
  3. valutare la coscienza chiamando, scuotendo e stimolando l’infortunato senza avvicinarsi frontalmente al suo volto;
  4. valutare il respiro tramite la sola osservazione dei movimenti del torace, evitando di accostare il volto a quello della persona da soccorrere per la manovra G.A.S., fare indossare la mascherina chirurgica al pericolante;
  5. se l’infortunato è incosciente e non respira, fare allertare il Dipartimento di Emergenza (118 e/o 112 – Numero di emergenza Unico Europeo) descrivendo la situazione e iniziare con le compressioni toraciche senza effettuare le insufflazioni in mancanza di pocket-mask e pallone autoespandibile;
  6. pocket-mask e pallone autoespandibile possono essere utilizzate per ventilare attraverso la mascherina chirurgica, appena possibile somministrare ossigeno ed utilizzare un DAE, se disponibile;
  7. continuare nelle  manovre  di  soccorso  finché  l’infortunato  non  avrà  ripreso  a  respirare normalmente, finché non si è esausti o fino all’arrivo del Soccorso Medico di Emergenza;
  8. una volta concluse le attività di soccorso, rimuovere correttamente i DPI e smaltirli secondo le specifiche indicazioni locali. Lavare con estrema cura le mani;
  9. i dispositivi utilizzati  sull’infortunato  vanno  igienizzati  dopo l’uso  o eliminati  seguendo  le corrette procedure.

Il soccorritore non sanitario dopo aver effettuato l’intervento di soccorso, per due settimane deve eseguire la sorveglianza di ogni possibile sintomo di infezione da SARS-CoV-2 che, eventualmente, andrà segnalato tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale (per telefono).

SALVATAGGIO IN ACQUA ADATTATO IN PERIODO EMERGENZA PER COVID-19

E’ consigliato un aggiornamento delle procedure di salvataggio tenendo in considerazione le raccomandazioni presenti in questo documento e le ordinanze locali della Capitaneria di Porto per il servizio di salvataggio in acqua. In particolare, il Piano di Emergenza dovrebbe includere procedure su come fronteggiare una potenziale infezione da COVID-19 che interessi tanto i nuotatori quanto i bagni di salvataggio nell’area di balneazione.

Raccomandazioni utili per intervenire, proteggendo sia i pericolanti che i bagnini da potenziale contagio:

– ogni volta che sia possibile utilizzare le dotazioni di salvataggio (pattino di salvataggio, rescue board, rescue can, rescue tube) vanno impiegate per garantire il trasporto in sicurezza del pericolante

– se mancano dovrebbe essere implementato l’uso della tavola da soccorso (tipo surf) o del rescue SUP, soprattutto su quelle spiagge che, per l’altezza dei frangenti in prossimità della battigia, rendono l’uso del pattino di salvataggio quasi impossibile a mare mosso o molto mosso.

– Il bagnino non può esimersi dal fare un salvataggio, se necessario, anche a nuoto.  L’unico attrezzo in grado di garantirgli una buona sicurezza in tal caso – evitandogli di entrare in immediato contatto fisico con un pericolante – è un salvagente tipo rescue-can (baywatch) o ancora meglio il siluro (rescue tube).

– durante il salvataggio in acqua si possono presentare pericolanti che respirano o non respirano spontaneamente – nel primo caso ci si protegge attivamente con le dotazioni individuali previste dall’ordinanza – nel secondo caso si interviene velocemente con minor rischio potenziale

– tra le diverse tecniche di trasporto in acqua vanno privilegiate quelle che garantisco una presa sicura senza affiancare o fronteggiare il viso del pericolante

– durante il trasporto in acqua le vie aeree superiori del bagnino di salvataggio sono in netta e costante emersione e nel nuoto precedono quelle del pericolante senza mai accostarle

– nel trasporto e nell’uscita dall’acqua il bagnino di salvataggio viene dilavato dall’acqua di mare ed è protetto perché il contagio avviene principalmente attraverso bocca, naso ed occhi che sono protetti

– ovunque sia possibile prefigurarsi di intervenire con tecniche idonee a mantenere il «distanziamento personale» indossando la maschera di salvataggio (prevista per ordinanza nelle dotazioni) a protezione di occhi e naso

SALVATAGGIO, SOCCORSO E TEORIA DELLE SCELTE RAZIONALI

Ogni volta che ci si trova a fronteggiare un’emergenza il bagnino di salvataggio deve operare delle scelte in brevissimo tempo sulla base delle proprie conoscenze, competenze ed esperienze pregresse. In questi casi il bagnino si comporta da «decisore esperto» in base alle sue conoscenze, da «decisore razionale» per le diverse situazioni da affrontare, da «decisore immediato» per la velocità delle soluzioni da mettere in pratica.

La soluzione migliore è sempre attenersi ad un piano di emergenza precedentemente concordato e metterlo in pratica, perché esistono tanti modi per effettuare un soccorso, ma solo uno sarà il migliore in assoluto da mettere in pratica.

Quando il bagnino interviene per un’emergenza (in acqua o a terra) si trova nella condizione di operare delle scelte :

quando interviene da solo cercherà di mettere in pratica tecniche che producano effetti immediatamente positivi, influenzati fondamentalmente dalla percezione di condizioni di certezza od incertezza dell’azione

quando si interviene in squadra soggetti diversi devono creare strategie collaborative con azioni che influenzano gli altri per massimizzare i loro risultati

per questo esistono piani di soccorso e normative specifiche come la NORMA UNI 11745 – 2019

La norma fornisce un metodo per valutare e qualificare sotto il profilo della sicurezza le Aree di Balneazione marine, lacustri e fluviali, per consentire ai cittadini la loro fruibilità in termini di sicurezza e di informazione. Essa è applicabile sia alle Aree di Balneazione di libero accesso, sia a quelle dotate di strutture ricettive turistico-ricreative, quali gli stabilimenti balneari.

La norma intende il termine “sicurezza di un’area di balneazione” come insieme di misure preventive e protettive tese a ridurre la probabilità di conseguenze negative per la salute dei bagnanti originate dalla loro interazione con le Aree di Balneazione.

NORMA UNI 11745 – 2019 E GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS

Genericamente “rischio” significa la probabilità che accada un evento, connesso a circostanze prevedibili, in una distanza variabile di tempo.

Nel caso del coronavirus e conseguentemente della COVID-19, sempre ricordando che gli studi di settore e le acquisizioni scientifiche non sono consolidati, possiamo oggi definire che il rischio di contagio :

  • aumenta in funzione della densità degli individui
  • aumenta in funzione del numero degli individui infettanti circolanti
  • aumenta in funzione dell’ampiezza e velocità di circolazione degli individui infettanti circolanti
  • aumenta in funzione della carica virale emessa nell’ambiente e della sua concentrazione in aria
  • aumenta in funzione degli individui suscettibili
  • aumenta in funzione della persistenza del virus nell’ambiente

Il cosiddetto “rischio zero” non esiste. Gli sforzi di tutta la comunità scientifica e delle istituzioni nazionali sono intesi ad una consapevole acquisizione dei concetti di rischio e, conseguentemente, a promuovere  un comportamento virtuoso  da parte della popolazione nell’accettare e mettere in atto i criteri di contenimento del rischio stesso.

L’applicazione della norma risulta ancora più importante in rapporto al tipo di area di balneazione presa in considerazione, tenendo presente che tutto quanto sopra esposto può essere facilmente implementato in uno stabilimento balneare di un’area in concessione ma risulta di difficile applicazione nelle spiagge libere.

Le spiagge libere richiedono un’analisi specifica dettata non solo da esigenze legate alla sicurezza della balneazione (su esse avviene peraltro il 90% degli annegamenti in mare) ma da questioni di ordine pubblico che esulano dal campo d’azione del bagnino laddove il servizio di salvataggio non sia specificatamente organizzato in tal senso.

Genova, 14/05/2020

Società Nazionale di Salvamento
Sede Nazionale

Scarica il documento – Protocollo operativo per Bagnini di Salvataggio – Coronavirus (PDF)

Genova, 13 Maggio 2020 – Leggi il documento della Società Nazionale di Salvamento “Note al documento INAIL – ISS – Ministero Salute – Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (scarica il documento in PDF a fine pagina).

NOTE AL DOCUMENTO INAIL – ISS – MINISTERO DELLA SALUTE
Documento tecnico sull’analisi di rischio
e le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative
di balneazione e in spiaggia

PREMESSE

Sicurezza delle acque
Riferendoci specificamente a quanto già pubblicato sul sito della SNS, possiamo affermare con elevato livello di attendibilità che, in assenza di contaminazione legata alla presenza umana:

  • Il mare aperto, così come i litorali non adiacenti a fonti di inquinamento organico non presentano concentrazioni significative di elementi virali.
  • Le piscine a norma di legge, trattate con il cloro e adeguatamente monitorate, non presentano concentrazioni significative di elementi virali
  • I laghi ed i fiumi a rapido scorrimento e non inquinati da sversamenti di natura organica, non presentano concentrazioni virali significative
  • L’ acqua di rubinetto (tap water) fornita dalla distribuzione controllata è esente da virus

In particolare per quanto riguarda la balneazione in mare si sottolinea che il virus in acqua  viene veicolato dall’uomo, mediante

  • emissione respiratoria (nuotatori troppo vicini)
  • secrezioni organiche (saliva, urine, feci)
  • contatto interumano
  • densità della popolazione  per area idrica (à mantenere distanze ed evitare contatti anche in acqua)

La contaminazione di un’area di balneazione
Elementi intrinseci all’ acqua di mare e all’area di balneazione  che possono influenzare la diffusione del Coronavirus.  Letteratura ancora in progress, confronto con altri virus precedenti

I BAGNINI DI SALVATAGGIO (BDS)

Il BDS è soccorritore non sanitario di elevata specializzazione per l’ambiente di balneazione.
Al BDS spettano i compiti di:

  • Prevenzione di eventi dannosi, attraverso la conoscenza dei fattori di rischio.
  • Sorveglianza e vigilanza della utenza balneare in mare , in piscina e lungo il litorale facente parte dell’area di balneazione (spiaggia, bordo-piscina)
  • Vigilanza ambientale e segnalazione alle Autorità competenti
  • Salvataggio di potenziali vittime di sommersione
  • Soccorso di una vittima in stato di necessità (per sommersione, trauma o per altre patologie acute di carattere generale (es affezioni cardiovascolari acute o altro)
  • Esecuzione di BLSD adulto e pediatrico di livello avanzato, con uso in urgenza di ossigeno normobarico

Considerando la probabilità di utenza affetta da COVID-19 o portatrice del virus  occorre che:

  1. Il BDS modifichi la procedura di salvataggio : obbligo di “rescue can” (che consente un relativo ma possibile distanziamento dal pericolante). In alternativa , a giudizio dello stesso BDS, l’uso di pattino o di tavola di salvataggio (surf rescue). È importante che il BDS in occasione di un intervento di salvataggio indossi una maschera integrale, a protezione  della propria integrità, onde limitare la possibilità di contatto col pericolante e minimizzare la trasmissione di secrezioni respiratorie ipoteticamente veicolanti il virus
  2. Il BDS modifichi la procedura di soccorso : come ben noto il BLSD in caso di vittima da sommersione non può prescindere da una adeguata ventilazione esterna , con uso di ossigeno normobarico. Tale ventilazione deve essere tuttavia effettuata con sistemi e modalità che assicurino un distanziamento e riducano l’eventuale contatto con il paziente. Pertanto si ritiene necessario raccomandare la ventilazione esterna solo con uso di pallone auto-espansibile (tipo Ambu) o al limite con pocket mask con tubo distanziatore tipo Mount. Entrambi i dispositivi saranno accoppiati ad una fonte di erogazione di ossigeno normobarico. Sono invece da evitare ventilazioni bocca-bocca o con telino da interposizione.

CRITICITA’ E DISACCORDI DI NATURA SANITARIA CON IL DOCUMENTO INAIL

In questo documento si sostiene, citando le linee-guida ERC e IRC, che durante l’attuale pandemia COVID-19  le sequenze della procedura BLSD debbano essere modificate.
In particolare si suggerisce da parte dei soccorritori “laici” di:

  • Verificare la presenza/assenza di respiro spontaneo solo mediante osservazione del torace della vittima
  • Eseguire la RCP solo mediante il massaggio cardiaco, astenendosi dalla ventilazione

Ciò è chiaramente espresso alla pagina 17 del documento citato, come di seguito riportato:

“Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee-guida”.

Quale Società Nazionale di Salvamento, che dal 1871 si occupa di sicurezza e medicina della balneazione,   vogliamo ribadire le seguenti considerazioni che sono condivise dal nostro Comitato Medico-Scientifico ed espresse da documenti recentemente inviati all’ISS e al Ministero della Salute:

  1. La rianimazione cardiopolmonare e quindi il BLSD per una vittima di sommersione / annegamento non può prescindere da una corretta ventilazione con uso di ossigeno. Ciò è sostenuto sia da AHA che da ERC e sottolineato dalla  International Life Saving Federation (CFR. “Medical  Position Statement, 2016 e 2018) che testualmente riporta: “The primary cause of death from drowning is suffocation – a lack of oxygen. To circulate oxygen-poor blood by chest compression alone fails to address the underlying problem. A drowning victim requires oxygen, and requires it fast.
    It will be noted that the AHA and ERC each recommend a different number of initial breaths in the resuscitation of drowning victims. Our recommendation is that there be at least two initial breaths. The physiological benefit of immediately providing additional oxygen to spontaneously breathing drowning victims or those requiring CPR is clear and advocates that oxygen should be used in all drowning victims, if possible.”
  2. Anche in epoca COVID-19, pur tenendo presente il rischio intrinseco alla fase di ventilazione e pur utilizzando ogni dispositivo di protezione (quali: pallone tipo Ambu o pocket mask accoppiata a cannula corrugata tipo Mount) la ventilazione in ossigeno per una vittima di sommersione , da parte di personale ben addestrato, è “good practice”
  3. Il Bagnino di Salvataggio (BDS) è un soccorritore non sanitario ma professionale e specializzato per l’ambiente balneare, addestrato per effettuare un BLSD (adulto e pediatrico) di elevata qualità e certamente più completo rispetto al BLSD di base.
  4. Anche la stessa linea-guida ERC COVID-19 riconosce la possibilità e l’utilità delle ventilazioni e della somministrazione di ossigeno normobarico da parte dei “laici” per :
  • pazienti pediatrici
  • pazienti adulti, da parte di personale sanitario o ben addestrato

European Resuscitation Council COVID-19 Guidelines :
We suggest that in the current COVID-19 pandemic, lay rescuers who are willing, trained and able to do so, may wish to deliver rescue breaths to children in addition to chest compressions (good practice statement).
Healthcare professionals should always use airborne-precaution PPE for aerosolgenerating procedures (chest compressions, airway and ventilation interventions) during resuscitation
Perform chest compressions and ventilation with a bag-mask and oxygen at a 30:2 ratio, pausing chest compressions during ventilations to minimise the risk of aerosol.

CONCLUSIONI

Siamo ben consapevoli che in epoca COVID-19 ogni attenzione debba essere messa in atto per prevenire la diffusione virale anche durante le delicati fasi di una rianimazione cardiopolmonare.
Tuttavia riteniamo che la RCP di un soggetto affetto da arresto cardiorespiratorio (per il quale sono condivisibili i criteri ERC-IRC) debba essere differenziata dalla RCP effettuata su un soggetto vittima di sommersione.
In quest’ultimo caso riteniamo la ventilazione in ossigeno essenziale.
Riteniamo inoltre che i BDS siano perfettamente addestrati a questa tecnica, specialmente se il soccorso può essere effettuato da due BDS, che, utilizzando i dispositivi raccomandati, possono suddividersi le fasi di ventilazione e massaggio cardiaco, elevando l’efficienza e l’efficacia della rianimazione ed insieme contenendo, per quanto possibile,  il rischio di contaminazione virale.

D’altro canto un soggetto che si trovi in fase di sommersione e quindi a rischio di annegamento deve essere tempestivamente soccorso:  la possibilità che questo soggetto sia positivo per Coronavirus, e quindi potenzialmente infettante , deve essere preventivata ma non può costituire fattore limitante per una rianimazione corretta, che deve essere  la “migliore possibile”.
Vogliamo da ultimo sottolineare che, al di là dell’assunzione di un evidente rischio personale, la nobiltà della professione del BDS consiste proprio nell’occasione di salvare una vita umana, utilizzando in ogni caso le più accreditate  strategie operative che la scienza medica gli affida.

Genova, 13/05/2020

Dr. Alfredo Rossi
Direttore Generale Sanitario
Società Nazionale di Salvamento

Prof. Giuseppe Marino
Presidente
Società Nazionale di Salvamento

Scarica il documento – Note al documento INAIL-ISS-Ministero Salute (PDF)