Genova, 29 Novembre 2023 – Pubblichiamo informativa Prot. n.° 687 del 29/11/2023, con oggetto: “D.L. 29 settembre 2023, n.132 (in G.U. serie generale n. 228 del 29 settembre 2023) coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.170 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 278 del 28 novembre 2023”.

                                                                                                           Genova, 29 Novembre 2023

A tutti i Direttori/Presidenti
delle Sezioni della Società Nazionale di Salvamento
LORO SEDI
inviata a mezzo e-mail

e p.c.  ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale

Prot. n.° 687 del 29/11/2023

OGGETTO: D.L. 29 settembre 2023, n.132 (in G.U. serie generale n. 228 del 29 settembre 2023) coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.170 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 278 del 28 novembre 2023.

Allegati: –

Gentili Consiglieri/ Direttori/ Presidenti delle Sezioni

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 278 del 28.11.2023 è stato pubblicato il testo del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.170.
La legge in parola, all’art.9 comma 1 bis, recita testualmente:
“All’art.9, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 217, n.19, le parole ’30 novembre 2023’, dovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti : ’31 marzo 2024’.”

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO : 30 novembre 2023

CHIARIMENTI DI DETTAGLIO:

Articolo 9, comma 1-bis (Proroga termini in materia di salvamento acquatico)
Il comma 1-bis dell’art. 9, differisce al 31 marzo 2024 l’entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
In dettaglio, con il comma 1-bis – introdotto in sede di conversione al Senato – vengono prorogati dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, i termini previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). Si tratta dei seguenti:
– si differisce dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024 l’entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, che detta i criteri generali per l’ordinamento di formazione dell’assistente bagnante in acque interne e piscine e dell’assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate;
– si prorogano, sempre dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
Tali termini sono stati già prorogati più volte, da ultimo dal 30 giugno al 30 novembre 2023 ad opera dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del decreto legge n. 51 del 2023 (convertito dalla legge n. 87 del 2023).
Si ricorda che la lett. b) dello stesso articolo 8 ha novellato l’articolo 10, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021, che ha autorizzato il Ministro delle infrastrutture e trasporti a modificare il regolamento MIT 29 luglio 2016, n. 206 per semplificare le procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni. Le nuove finalità prevedono il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento. La novella ha previsto inoltre, che, per tali finalità di interesse pubblico, possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

Infine, l’ultimo periodo ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento, si applichino le disposizioni in vigore prima dell’emanazione del decreto ministeriale n. 206 del 2016 stesso, quindi si è previsto che il decreto ministeriale n. 206 del 2016 non entri in vigore finché esso non sia modificato.

Molti fraterni saluti

Il Presidente Nazionale
Dott. Fortunato Comparone

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