Genova, 14 Maggio 2020 – Leggi il documento della Società Nazionale di Salvamento “Spiagge libere in tempo di Coronavirus” (scarica il documento in PDF a fine pagina).

Spiagge libere in tempo di coronavirus

Contenuti del Piano delle aree di libera balneazione

Ciascun Comune predispone un apposito Piano per le Aree di libera balneazione che integra la gestione prevista per le aree in concessione, ed è inerente alle spiagge libere, ed alle scogliere , sia naturali che artificiali aperte al libero uso ed al transito pedonale.

Del Piano delle Aree di libera balneazione è data ampia conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e su quello della Regione.

Il piano indica:

  1. le aree di balneazione con l’indicazione dei sistemi collettivi di sicurezza balneare previsti;
  2. le aree di balneazione di libero accesso al cui interno non  è prevista presenza di sistemi collettivi di sicurezza balneare;
  3. le aree di balneazione al cui interno sono vietati l’accesso e/o la balneazione per motivi contingenti relativi alla stagione balneare in atto o in ragione di divieti permanenti contenuti in pertinenti disposizioni di legge o di regolamenti.

Il piano delle Aree di libera balneazione è corredato da un apposito disciplinare gestionale  che determina i comportamenti ammessi e quelli vietati, ed è adottato, per la durata della stagione balneare, così come fissata  dalle Autorità competenti, con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’articolo 50, 2° comma e seguenti del TUEL, in attuazione del DPCM emanato per l’ organizzazione in sicurezza delle attività inerenti la balneazione.

Il piano delle spiagge sarà riassunto nelle sue linee generali in appositi cartelli monitori posizionati lungo le vie di accesso al mare, cui andranno ad aggiungersi quelli della normale cartellonistica della spiaggia, che a sua volta indica i pericoli ed i divieti ordinariamente previsti e quelli specifici scaturenti  dalla  contingente situazione di allerta sanitaria in atto in relazione alla nota pandemia.

Nel piano dovrà essere altresì disciplinato il posizionamento di pennoni numerati di almeno 5 m di altezza, ad una distanza di 200 mt l’uno dall’altro, quali apprestamenti di comunicazione visiva per le bandiere di pericolo e di avviso della presenza operativa del sistema di sicurezza della balneazione.

In ogni caso nel Piano dovranno essere riconfermati o comunque introdotti i sottonotati divieti:

  1. non sono ammessi assembramenti di alcun genere, con limitazione a 5 componenti per i gruppi presenti sulla spiaggia o in zona di balneazione e ad una distanza circolare di almeno 3 (tre) metri tra i diversi gruppi;
  2. non sono ammessi giochi che possano provocare spostamenti delle persone tali da ridurre la distanza interpersonale tra i vari gruppi;
  3. I giochi che prevedono l’uso del pallone, sotto ogni forma e modalità, sono comunque proibiti;
  4. dovrà essere vietato il commercio itinerante al fine di evitare assembramenti prima e durante la somministrazione o la vendita dei prodotti;
  5. nella cartellonistica che disciplina l’utilizzazione del lido, i pericoli ed i divieti, dovrà essere chiaramente indicato che ci si trova in presenza di aree pubbliche in cui la balneazione potrà ritenersi sicura soltanto nelle ore ed alle condizioni fissate nel piano stesso;
  6. sarà prevista limitazione dell’accesso alla spiaggia in orario eccedente quello riservato alla balneazione (quindi divieto dalle ore 20.00 alle 07.00).

 Servizio di salvamento e controllo

Il servizio di salvataggio può essere gestito dal Comune o da impresa specializzata.

Il Comune può avvalersi del contributo di associazioni di volontariato.

Al controllo degli accessi e al rispetto della normativa provvede il Comune, il quale può avvalersi delle associazioni del Terzo Settore per lo svolgimento del servizio;

Il piano di sorveglianza e salvataggio è organizzato individuando uno o più punti bagno dove  sarà possibile  fare il bagno in sicurezza, nei casi eventualmente stabiliti dal Piano delle aree di libera balneazione come di seguito specificato.

Piani collettivi di salvamento

E’ necessario che siano implementati i Piani collettivi di salvamento attivati in questi anni con l’obiettivo di ampliare i loro compiti al controllo delle aree libere e delle zone di balneazione prospicenti le concessioni per attività balneari.

Sarà opportuno predisporre altresì una omogenea disciplina sul significato dei mezzi di comunicazione visiva delle spiagge e delle aree di balneazione, cioè delle bandiere che comunemente sono utilizzate per dare evidenza all’utenza di pericolo in atto o di situazioni attive dei servizi di spiaggia.

 Servizio collettivo di salvamento

Il servizio collettivo di salvataggio organizzato per settori di sorveglianza per le spiagge assentite in concessione a privati, per le spiagge libere o promiscue (privato-pubbliche) dovrà essere approntato caso per caso, tenendo conto della situazione logistica e delle risorse a disposizione.

Il Piano collettivo di salvataggio è predisposto dal Comune o, laddove il piano sia promiscuo – pubblico-privato – dal Comune in concorso con le associazioni dei balneari, riuniti in soggetto giuridicamente rilevante, ed è comunque sottoposto all’ approvazione della Capitaneria di porto competente per territorio.

Il “team” incaricato della elaborazione del piano potrà avvalersi del contributo delle Associazioni di salvamento riconosciute.

Il servizio collettivo può essere gestito dai titolari di strutture balneari e/o ricettive, direttamente costituite in consorzio oppure in regime di affidamento ad imprese che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività finalizzate alla sicurezza della balneazione.

Istituzione dei Punti Bagno

Il Piano delle aree di libera balneazione prevede la istituzione dei c.d. punti bagno.

I punti bagno sono individuati nel piano di sorveglianza della spiaggia.

Ciascun punto-bagno comprende un tratto di litorale compreso tra due gagliardetti di colore giallo piantati sulla battigia.

Su ciascun punto-bagno sarà assicurata la presenza di almeno 3 bagnini su 2 postazioni per 200 mt di fronte a mare. I bagnini potranno essere supportati da volontari.

I bagnini – debitamente formati in materia  di sicurezza della balneazione, di contenimento  dell’ infezione  virale – hanno il compito di vigilare per il rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare e delle altre norme emanate dalle Autorità competenti.

Un piano collettivo deve prevedere almeno un “punto bagno” per ogni Km di fronte mare controllato.

Significato delle bandiere

Le bandiere di segnalazione hanno il medesimo significato su tutto il territorio nazionale e su tutti i tipi di spiaggia, conformandosi al significato internazionale delle stesse:

  • verde indica condizioni meteomarine favorevoli alla balneazione (si può fare il bagno anche al di fuori dei punti-bagno a proprio rischio);
  • gialla: condizioni meteomarine pericolose (il bagno è ammesso solo all’interno delle bandiere che racchiudono i punti-bagno);
  • rossa: divieto di balneazione.

Il divieto di balneazione in relazione alle condizioni del mare è disposto dalla Capitaneria di porto.

L’eventuale divieto di balneazione, adottato dagli Organi statali e/o regionali per il contenimento della malattia, è disposto in relazione alle risultanze delle attività di controllo.

Spiagge libere non controllate

Il Comune dovrà garantire il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso (distanze e limiti di affollamento) e l’accessibilità dei mezzi di soccorso.  Può avvalersi del contributo di associazioni di volontariato.

Spiagge vietate

Sulle spiagge vietate è ammesso il solo transito pedonale senza possibilità di sosta o di deposito  sull’arenile di proprie attrezzature balneari o di propri effetti personali.

Genova, 14/05/2020

Società Nazionale di Salvamento
Sede Nazionale

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