È legittimo l’impiego di un minore come bagnino, se in possesso di regolare brevetto che sottintende all’idoneità psicofisica richiesta dalla legge penale.
È quanto ha stabilito la terza sezione penale della corte di Cassazione, con sentenza n. 19848 del 14 maggio 2014, accogliendo il ricorso del titolare di uno stabilimento balneare, ritenuto colpevole in primo grado della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. 8 comma e 26 comma 2 della l. n. 977/1967, per aver assunto due minori con le mansioni di bagnino senza averli sottoposti a preventiva visita medica, al fine di stabilirne l’idoneità psicofisica all’attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti.

 

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